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Articolo 206 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 10/09/2025]

Controlli sull'esecuzione e collaudo

Dispositivo dell'art. 206 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L’affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.

Spiegazione dell'art. 206 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 206 disciplina la fase conclusiva della realizzazione delle infrastrutture, ossia quella del collaudo, momento essenziale per verificare la regolarità tecnica, amministrativa ed economica delle opere.

Il comma 1 stabilisce che il collaudo delle infrastrutture deve avvenire secondo le modalità e nei termini già previsti dalla normativa sugli appalti di lavori. Si tratta di un rinvio espresso che conferma l’unitarietà della disciplina. Il collaudo, infatti, è un istituto comune a tutte le opere pubbliche e la sua funzione non muta nel contesto delle concessioni. È un atto di natura tecnico-amministrativa che mira a garantire che l’opera sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, alle prescrizioni del contratto e alle normative vigenti.

Il comma 2 introduce un’integrazione alla regola generale, pensata per le infrastrutture di grande rilevanza o di elevata complessità tecnica. In tali casi, l’ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo a ricorrere a servizi di supporto e indagine forniti da soggetti specializzati. La possibilità risponde all’esigenza di controlli più approfonditi, specie per opere la cui complessità tecnica o dimensionale rende il collaudo particolarmente impegnativo.

Gli oneri relativi a tali attività di supporto gravano sui fondi a disposizione dell’ente concedente per la realizzazione dell’infrastruttura. La norma, tuttavia, non lascia la gestione di tali spese alla totale discrezionalità dell'ente, ma rinvia a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilirà modalità e limiti.

Un ulteriore aspetto di rilievo è il divieto di affidare il supporto al collaudo a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato l’opera. La ratio è prevenire conflitti di interesse e assicurare l’indipendenza e l’imparzialità del collaudo, la cui funzione di tutela e garanzia verrebbe altrimenti compromessa.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

206 I commi 1 e 2 riproducono sostanzialmente –con talune modifiche formali- il contenuto precettivo dell’art. 196 commi 1 e 2 del codice del 2016.

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