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Articolo 202 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Cessione di immobili in cambio di opere

Dispositivo dell'art. 202 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall’ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può prevedere(1):

  1. a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
  2. b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell’immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»".

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

202 
La norma snellisce le previsioni dell’attuale art. 191, che appaiono sovrabbondanti segnatamente per quanto attiene ai commi 2, 2-bis e 3, potendo ridursi la disciplina primaria alla individuazione dei tratti fondamentali di tale schema negoziale, demandando alla autonomia della Amministrazione (bando) e delle parti (contratto), nel solco dei contratti-tipo e dei bandi-tipo di Anac, aspetti di dettaglio, quali ad esempio: le concrete modalità di individuazione degli immobili da cedere, gli uffici competenti a determinarne il valore, le garanzie richieste in caso di traslazione del diritto dominicale in un momento antecedente a quello di ultimazione dei lavori.

Il comma 1, lett. a) specifica che –in caso di cessione dell’immobile ad un soggetto terzo rispetto alla “controparte privata”- vi è necessità che sussista all’uopo l’interesse di essa controparte, configurando il trasferimento ad un terzo un “contratto a favore del terzo”, la cui validità presuppone giustappunto l’interesse dello stipulante a’ sensi dell’art. 1411, comma 1, c.c.. Tale espressa puntualizzazione è preordinata al recepimento di una precisa osservazione contenuta nel parere reso dal Consiglio di Stato sul cd. “correttivo” al Codice.

Il comma 1, lett. b) riconosce la particolare rilevanza che assumono le garanzie nella figura negoziale in esame, ove la traslazione del diritto dominicale integra giustappunto il corrispettivo da versare all’operatore; talchè, la sua anticipata corresponsione implica ex se la prestazione di idonea garanzia da parte del privato che fruisce di tale beneficium.

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