(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
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Tale articolo contiene altre disposizioni volte, in particolare, ad incentivare la partecipazione degli investitori istituzionali alle operazioni partenariato pubblico-privato.
In primis, al comma 1, è previsto che le proposte di cui all’art. 193, comma 1, primo periodo, possano riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
Al comma 2 è stato previsto che gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico- privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195 del codice.
Inoltre, al comma 3, è stato previsto che gli investitori istituzionali anche al di fuori della finanza di progetto, possano partecipare alla gara, associandosi o consorziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori o dei servizi, qualora gli stessi ne siano privi, possano soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti o subappaltare, anche interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione ad imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
In merito, si ricorda che il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019, ha inserito all’art. 183 del codice del 2016, relativo alla finanza di progetto, un nuovo comma 17-bis, prevedendo che investitori istituzionali possano presentare proposte ad iniziativa privata.
La finalità della norma è quella di consentire ad investitori istituzionali di poter investire in infrastrutture in un momento in cui le imprese di costruzioni trovano difficoltà a reperire finanziamenti bancari. In questo modo si migliora la finanziabilità delle opere e si consente il rilancio degli investimenti in infrastrutture.
Peraltro, tale scelta va incontro alla crescita e all’evoluzione che ha interessato il risparmio istituzionale, sempre più attratto dall’economia reale.
Per questa ragione si è deciso non solo di mantenere tale norma, ma anche di introdurre delle modifiche e delle integrazioni volte a rendere ancora più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato.
Ciò premesso, per quanto riguarda l’individuazione degli investitori istituzionali si evidenzia che sono state esplorate tre opzioni: a) mantenere l’elenco degli investitori qualificati già previsto con il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. “Sblocca cantieri”; b) richiamare l’art. 6, comma 2-quater, lett. d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il regolamento di attuazione della Consob (contemplando pertanto i soggetti ivi previsti e le loro controllanti e controllate ai sensi dell’art. 6, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso decreto legislativo) ; c) delegare la valutazione della loro affidabilità alla pubblica amministrazione.
Tra le tre opzioni si è ritenuto di seguire la prima.
L’opzione c) è stata infatti ritenuta troppo complessa per la pubblica amministrazione, mentre l’opzione b), sebbene sia stata considerata una soluzione pregevole ed economicamente sostenibile, si è ritenuto potesse eccedere i limiti della delega.