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Articolo 187 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

Dispositivo dell'art. 187 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.

2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

Spiegazione dell'art. 187 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 187 disciplina le modalità di affidamento delle concessioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, delineando una disciplina semplificata che consente all’ente concedente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche sotto soglia, alle procedure ordinarie di gara.

La disposizione individua il regime giuridico per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea indicata dall’articolo 14, comma 1, lettera a). In tali ipotesi, l’ente concedente è legittimato a ricorrere alla procedura negoziata senza bando, a condizione che siano consultati almeno 10 operatori economici (ove disponibili sul mercato).

La selezione degli operatori deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione e deve basarsi su strumenti oggettivi, quali indagini di mercato o l’utilizzo di elenchi di operatori economici predisposti dall’amministrazione. La norma, inoltre, sottolinea che la procedura semplificata costituisce una facoltà e non un obbligo: l’ente concedente, infatti, conserva la possibilità di utilizzare anche le procedure ordinarie previste per le concessioni sopra soglia, a garanzia di maggiore trasparenza o di esigenze specifiche di mercato.

Il comma 2 ribadisce che, anche per le concessioni sotto soglia, la fase di esecuzione è disciplinata dalle regole ordinarie contenute nel Titolo III della Parte IV. Ciò significa che, sebbene l’affidamento sia caratterizzato da modalità semplificate, la fase esecutiva resta integralmente assoggettata agli stessi obblighi, controlli e responsabilità previsti per i contratti di maggiore rilievo economico.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

187 
Il comma 1, ai fini di flessibilità e semplificazione indicati nella nota introduttiva, autorizza gli enti concedenti a procedere, per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Si evidenzia che nel corso dei lavori, da più parti, è stato sottolineato che il numero di 10 operatori economici da consultare fosse troppo elevato e che rendesse troppo gravosa la procedura che invece dovrebbe essere la più semplificata possibile.

Il comma 2, previsa che, ai contratti di importo inferiore alla soglia europea, si applicano le norme sull’esecuzione sulle concessioni sopra soglia di cui al Titolo III della presente Parte.

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