L’articolo 187 disciplina le modalità di affidamento delle
concessioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, delineando una disciplina semplificata che consente all’ente concedente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche sotto soglia, alle procedure ordinarie di gara.
La disposizione individua il regime giuridico per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea indicata dall’articolo
14, comma 1, lettera a). In tali ipotesi, l’ente concedente è legittimato a ricorrere alla
procedura negoziata senza bando, a condizione che siano consultati almeno
10 operatori economici (ove disponibili sul mercato).
La selezione degli operatori deve avvenire nel rispetto del principio di
rotazione e deve basarsi su strumenti oggettivi, quali
indagini di mercato o l’utilizzo di
elenchi di operatori economici predisposti dall’amministrazione. La norma, inoltre, sottolinea che la procedura semplificata costituisce una facoltà e non un obbligo: l’ente concedente, infatti, conserva la possibilità di utilizzare anche le procedure ordinarie previste per le concessioni sopra soglia, a garanzia di maggiore trasparenza o di esigenze specifiche di mercato.
Il
comma 2 ribadisce che, anche per le concessioni sotto soglia, la fase di esecuzione è disciplinata dalle
regole ordinarie contenute nel Titolo III della Parte IV. Ciò significa che, sebbene l’affidamento sia caratterizzato da modalità semplificate, la fase esecutiva resta integralmente assoggettata agli stessi obblighi, controlli e responsabilità previsti per i contratti di maggiore rilievo economico.