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Articolo 184 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Termini e comunicazioni

Dispositivo dell'art. 184 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.

4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

5. L’ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione, in particolare il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell’offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l’ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata.

6. L’ente concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

184 
La disposizione, nel dare attuazione agli artt. 39 e 40 della direttiva, oltre a porsi nell’ottica di garantire la piena conformità ai principi europei, fornisce una serie di regole ed indicazioni tese a favore il rilancio del ricorso alo strumento della concessione. Infatti, le norme di principio in esame possono costituire un fondamentale riferimento per tutte le amministrazioni, al fine di incanalare in rassicuranti canali procedurali le innovazioni e le potenzialità derivanti dal coinvolgimento di privati nella realizzazione degli obiettivi pubblici, le norme redatte in termini di principio possono infatti conciliare il minimo necessario di procedimentalizzazione con il rilancio della discrezionalità dell’amministrazione. Anche tale norma si muova in diretta e coerente attuazione del criterio aa) della legge di delega.

In relazione alla previsione di un termine va richiamata la premessa della direttiva, avente anche valenza ermeneutica della legislazione attuativa, laddove (considerando 62) afferma che, al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a rispettare un termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Il comma 1 detta la regola generale di indirizzo in relazione ai termini per la presentazione delle domande e delle offerte, che tengano conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dallo stesso art. 184.

Il comma 2 specifica tale regola di fondo nel caso in cui, nell’esercizio della propria discrezionalità, l’amministrazione valuti necessaria la previa visita dei luoghi ovvero la consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara; in tal caso i termini sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti dalla disciplina europea.

Il comma 3 stabilisce la regola generale del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando, secondo le indicazioni degli articoli 83 e 84.

Il comma 4 specifica la regola nel caso in cui la procedura si svolga in fasi successive; in tal caso il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

La norma attribuisce estrema rilevanza alla digitalizzazione.

In relazione alle comunicazioni, il comma 5 prevede l’onere per l’amministrazione di comunicare quanto prima ai candidati e agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di una concessione, ivi compresi il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata. Tale comma si muove nell’ottica della responsabilizzazione reciproca e della previsione di regole tese a favorire un corretto rapporto procedimentale, trasparente e informato tra le parti coinvolte.

La norma si chiude (comma 6 ) con una indicazione di fondo, che si muove nella medesima ottica appena richiamata, prevedendo che l’amministrazione possa decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

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