(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
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Il comma 1 precisa che i servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Parte, in quanto estranei alla concorrenza e al mercato. Si tratta, tuttavia, di ambiti oramai ristretti, riconducibili alle prerogative statali tradizionali (polizia, giustizia regimi legali di sicurezza sociale), e alle attività intrinsecamente non economiche (scuola dell’obbligo, previdenza sociale, e così via), come precisato dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 27 settembre 1988, causa C-263/86; 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91; 7 dicembre 1993, causa C-109/92; 14 dicembre 2014, causa C-113/13).
Il comma 2 rinvia alle esclusioni stabilite dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
Il comma 3 prevede, in analogia con la disciplina degli appalti esclusi, che all’affidamento dei contratti di concessione esclusi dall’ambito di applicazione della presente Parte, si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I.