Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 172 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Dispositivo dell'art. 172 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

  1. a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;
  2. b) l’utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 158(1);
  3. c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtù delle deroghe ivi previste;
  4. d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.

2. Se l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 111 o dell’articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a tale avviso.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 221, per l’eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.

Note

(1) La lettera b) del comma 1 è stata modificata dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

172 
Il presente articolo, nel riprendere il contenuto dell’articolo 139 del decreto legislativo n. 50 del 2016, recepisce altresì i principi enucleati all’articolo 100 della Direttiva 2014/25/UE, individuando in capo agli enti aggiudicatori nell’ambito dei settori speciali il generale obbligo di relazionare e rilevare in un unico documento le informazioni delle procedure indette.

Il comma 1 stabilisce infatti che gli enti aggiudicatori debbono conservare le informazioni sugli appalti, accordi quadro e sui sistemi dinamici di acquisizione disciplinati dal decreto legislativo n. 50/2016. Tali informazioni devono essere tali da consentire agli enti aggiudicatori di giustificare le principali decisioni adottate, riguardanti: a) la qualificazione, la selezione e l’aggiudicazione nei confronti degli operatori economici; b) l’utilizzo di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 125; c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del decreto legislativo
n. 50/2016; d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione sono stati usati mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.

Nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto contenga già le predette informazioni, viene consentito all’ente aggiudicatore di fare riferimento a tale strumento per relationem.

Il comma 3 del presente articolo impone agli enti aggiudicatori un generale obbligo di tracciabilità dei processi decisionali assunti e di conservazione della documentazione relativa alle procedure di gara indette. In particolare, per quanto attiene all’obbligo di conservazione, il comma 3 stabilisce un termine minimo di cinque anni, decorrenti dalla data di aggiudicazione dell’appalto. Nel caso di controversia, la documentazione deve essere conservata sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Le informazioni, la documentazione e i principali elementi compositivi delle procedure indette dagli enti aggiudicatori devono essere comunicati – a norma del comma 4 – alla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 221) che assolve dunque un ruolo centrale di raccordo – in ottica nazionale – in materia di contrattualistica pubblica. Tale compito, in effetti, riposa anche sulla peculiare funzione assegnata alla Cabina di Regia; trattandosi dell’interlocutore istituzionalmente preposto a comunicare con la Commissione Europea, nonché con tutte le Autorità che, in ottica europea e internazionale, sono interessate alla materia de qua.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!