Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 157 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura negoziata con pubblicazione di un bando

Dispositivo dell'art. 157 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 169, comma 2.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d’accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

157 
La previsione di cui all’articolo 124 del d,Lgs. n. 50 del 2016 è stata confermata in quanto riproduttiva della disciplina unionale in materia di procedura negoziata con previa indizione di gara: è stato soltanto espunto il riferimento alla “selezione qualitativa” in relazione alle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore, riguardando tale disposizione la domanda di partecipazione e la selezione delle candidature, ragion per cui si è ritenuta inutile la precisazione in ordine alla tipologia di informazioni richieste dall’ente aggiudicatore, non potendo che trattarsi di richieste riguardanti finalità selettive, in vista della qualificazione dei candidati.

La disciplina costituisce una trasposizione delle corrispondenti previsioni unionali, relative a:

- la legittimazione a presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (comma 1);

- i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione (comma 2);

- la legittimazione a prendere parte alle negoziazioni e la limitazione del numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (comma 3);

- il termine per la ricezione delle offerte (comma 4).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!