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Articolo 139 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti secretati

Dispositivo dell'art. 139 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

  1. a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
  2. b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonché del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

139 
La disposizione, sostanzialmente riproduttiva dell’attuale art. 162, si occupa della disciplina dei contratti secretati, che ha un ambito non limitato al settore della Difesa, ma esteso a tutte le Amministrazioni, in presenza delle esigenze di segretezza descritte al comma 1.

Il riferimento agli “enti usuari”, contenuto nel comma 2 dell’art. 162, è stato espunto, in quanto non corrispondente ad alcuna definizione e, perciò, sostanzialmente inutile.

Importa evidenziare, ai fini del coordinamento con la disciplina del settore della Difesa, che i relativi contratti secretati non sono assoggettati alla disciplina dell’art. 139, la quale trova applicazione, alla luce dell’art. 136, in via residuale.

Il comma 5 è stato riscritto, rispetto alla formulazione dell’attuale art. 162, per tenere conto, in conformità dell’indicazione della legge delega, delle previsioni dell’art. 5, comma 1 bis, del decreto-legge n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/20, con specifico riferimento: a) alla previsione di una apposta Sezione (e non di un mero Ufficio) della Corte dei conti, che esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione; b) alla destinazione della prevista relazione non più al Parlamento, ma al COPASIR; c) al sancito assoggettamento a controllo preventivo dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di segretezza, con estensione a tutti i provvedimenti di secretazione, nonché di assoggettamento a speciali misure di sicurezza.

La formulazione della disposizione risulta, in definitiva, coerente con l’indicazione del criterio della legge delega, il quale impone precisione nella indicazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati, o che esigono particolari misure di sicurezza, e impone la specificazione delle relative modalità attuative.

In particolare, il comma 2 prevede sul punto che i provvedimenti di secretazione debbano motivare in maniera specifica: a) le cause che giustificano la stipulazione di un contratto secretato; b) le ragioni sottostanti alla individuazione della specifica classificazione scelta ovvero alla necessità di speciali misure di sicurezza, utilizzando i parametri contenuti nella disciplina speciale (art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124).

Non è sembrato utile intervenire, con normativa primaria, sul dettaglio delle modalità procedimentali attuative.

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