1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell’allegato II.18(1).
Note
(1)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera cc) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.