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Articolo 129 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalti riservati

Dispositivo dell'art. 129 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l’affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
  2. b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;
  3. c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

3. È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all’affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.

4. La durata massima del contratto non può superare i tre anni.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

129 La disposizione è dedicata alla disciplina dei ‘contratti’ riservati (tale nuova denominazione è apparsa più corretta, al fine – già evidenziato – di non marcare in subiecta materia una aprioristica preclusione al ricorso al contratto di concessione). Detta disciplina trae fondamento dagli artt. 77 della direttiva 2014/24/UE e 94 della direttiva 2014/25/UE ed è rimasta, nella riformulazione, sostanzialmente immutata rispetto a quella attuale, contenuta nell’art. 143.

Si è preferito, per migliore intellegibilità, individuare i settori interessati (attualmente elencati con i relativi codici CPV) tramite rinvio all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Come già per l’art. 127, anche in tal caso il richiamo alla normativa del c.d. Terzo settore è comprensivamente operato mediante un apposito richiamo all’art. 6 del codice, contenuto nel comma 2 del testo proposto.

Il riferimento (contenuto nel corpo dell’attuale art. 143) alle ‘organizzazioni’ è stato espunto, in quanto privo di riscontro nella disciplina di settore, e sostituito con il riferimento agli ‘enti’.

Si è proceduto a taluni minimi interventi di drafting. Così è stato eliminato l’aggettivo “tutte”, che il comma 2 dell’attuale art. 143 riferisce alle condizioni normativamente richieste per l’affidamento riservato, in ragione della sua superfluità, essendo esso implicito nell’elenco delle suddette condizioni.

Inoltre, è stata collocata in un apposito comma (il comma 3) la prescrizione del divieto di riaffidamento infratriennale, attualmente inserita meno congruamente dal comma 2, lett. d), dell’art. 143 tra le ‘condizioni’ per la riserva.

In ogni caso la durata massima del contratto non può superare i tre anni (comma 4).

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