Corte cost. n. 307/2009
                                      Nel  giudizio  di  legittimità  costituzionale  dell'art.  49, commi  1  e  4,  della  L.R.  12  dicembre  2003,  n.  26, Lombardia,  come  sostituito  dall'art. 4,  comma  1,  lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per  contrasto  con  gli  artt.  114,  117,  comma  secondo, lettere  e)  e  p),  e  119  Cost.,  deve  essere  disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa  regionale,  per  avere  il  ricorrente  erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. n. 26  del  2003,  regione  Lombardia,  è stato  novellato dall'art.  4,  comma  1,  lettera  p),  della  successiva  L.R.  n. 18  del  2006,  regione  Lombardia,  anziché  dall'art.  2, comma  1,  lettera  p),  della  medesima  legge, erroneamente  indicato  dalla  difesa  erariale,  il  ricorso  è ugualmente  ammissibile  poiché  riporta  il  testo  esatto delle  disposizioni  impugnate,  non  residuando  alcun dubbio  in  ordine  all'identificazione  delle  stesse.  Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  p),  della  L.R.  8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119  Cost.,  in  accoglimento  dell'opposizione  della Regione  resistente,  deve  essere  dichiarata  inammissibile,  siccome  tardiva,  la  produzione  documentale depositata  dalla  difesa  erariale  nel  corso  dell'udienza pubblica. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49,  commi  1  e  4,  della  L.R.  12  dicembre  2003,  n.  26, Lombardia,  come sostituito  dall'art.  4,  comma  1,  lettera p),  della  L.R.  8  agosto  2006,  n.  18,  Lombardia, impugnato  per  contrasto  con  gli  artt.  114,  117,  comma secondo,  lettere  e)  e  p),  e  119  Cost.,  deve  essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata  dalla  difesa  regionale,  per  asserita  incertezza  ed oscurità  del  petitum  formulato  dal  ricorrente,  poiché  il ricorso  enuncia  con  sufficiente  chiarezza  i  motivi  di censura,  laddove  contesta,  in  relazione  alla  normativa statale  di  settore  in  materia di  servizio  idrico  integrato, l'obbligo  di  separazione tra  la  gestione  della  rete  e l'erogazione  del  servizio  idrico,  nonché  i  criteri  di affidamento  di  quest'ultimo,  previsti  dalla  denunciata disciplina  regionale.  Nel giudizio  di  legittimità  costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003,  n.  26,  Lombardia,  come  sostituito  dall'art.  4, comma  1,  lettera  p),  della  L.R.  8  agosto  2006,  n.  18, Lombardia,  impugnato  per  contrasto  con  gli  artt.  114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere  disattesa  l'eccezione  di  inammissibilità  del ricorso,  sollevata  dalla  difesa  regionale,  per  asserita aberratio  ictus  del  ricorrente,  poiché,  contrariamente  a quanto  ritenuto  dalla  Regione  resistente,  il  ricorso censura,  in  via  generale,  la  possibilità  di  affidare separatamente  la  gestione  delle  reti  e  l'attività  di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1  dell'art.  49  della  L.R.  n.  26  del  2003,  regione Lombardia)  e  non  l'affidamento  della  gestione  delle  reti agli enti  locali  e/o  alle  società  di  capitali  con  la partecipazione  totalitaria  di  capitale  pubblico  incedibile (previsto  nei  non  impugnati commi 2  e  3 del medesimo art.  49).  È  costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione dell'art.  117,  comma  secondo,  lettera  p),  Cost.  (con assorbimento  di  ogni  ulteriore  questione  relativa  alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della L.R. 12 dicembre  2003,  n.  26,  Lombardia,  come  sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della L.R. 18 agosto 2006,  n.  18,  Lombardia,  in  quanto  la  previsione  che  il servizio  idrico  integrato  debba  essere  organizzato  a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione  delle  reti  dall'attività  di  erogazione  dei  servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni  fondamentali  dei  comuni  le  quali,  per  ragioni storico-normative  e  per  l'evidente  essenzialità  del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei  territori  comunali,  comprendono  le  competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di  servizi pubblici  locali  di  rilevanza  economica,  l'art.  113  del D.Lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di  separazione  tra  attività  di  gestione  delle  reti  e  degli impianti  destinati  alla  produzione  dei  servizi  pubblici locali  e  attività  di  erogazione  degli  stessi,  consente  alle discipline  di settore di  introdurre un regime  derogatorio. Tuttavia,  la disciplina  statale  di  settore  del  servizio idrico  integrato  di  cui  al  D.Lgs.  n.  152  del  2006 - adottata  nell'esercizio  di  competenze  esclusive  dello Stato  attinenti  ad  una  pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle  prestazioni) - non  prevede,  né  espressamente  né implicitamente,  la  possibilità  di separazione  della gestione  della  rete  dall'erogazione  del  servizio, ma, piuttosto,  offre  chiari  elementi  normativi  in  senso contrario,  sicché  il  principio  di  non  separabilità  tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta  vincolante  per  il  legislatore  regionale,  in  quanto riconducibile  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. È incostituzionale l'art.  49,  comma  1,  L.R.  12  dicembre  2003,  n.  26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p), L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, nella parte in cui dispone che il servizio idrico integrato a livello di ambito sia  organizzato separando obbligatoriamente  l'attività di gestione  delle  reti  dall'attività  di  erogazione  dei  servizi.