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Articolo 122 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Informazione e consultazione pubblica

Dispositivo dell'art. 122 Codice dell'ambiente

1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

  1. a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
  2. b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
  3. c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.

Massime relative all'art. 122 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 254/2009

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto l'asserita lesione di tale parametro è motivata con l'impossibilità di coordinare tra loro i termini previsti dall'art. 121 e quelli previsti dal successivo art. 122, ma la ricorrente non indica i motivi per i quali la pretesa violazione - sotto questo aspetto - dell'art. 76 ridonderebbe in lesione di prerogative che la Costituzione riconosce alle Regioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui regolamenta le attività che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. Invero la norma in oggetto, che disciplina gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 152 del 2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma censurata trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della Direttiva n. 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

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