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Articolo 10 Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 06/11/2022]

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Dispositivo dell'art. 10 Legge sui reati tributari

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera n) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

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Consulenze legali
relative all'articolo 10 Legge sui reati tributari

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedė 13/01/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere il seguente parere in tema di reati penal - tributari

In sede di conclusioni del processo ex art. 523 c.p.p. il Giudice ex art. 507 c.p.p. chiede all’imputato accusato dei reati previsti dagli artt. 4 e 10 quater del D.Lgs. 74/2000, consumati nell’anno 2013 con Processo Verbale di Costatazione notificato nel 2015, la presentazione al consulente tecnico della documentazione contabile obbligatoria al fine di determinare il superamento o meno delle soglie di punibilità.

Ebbene, l’imputato in sede di verifica fiscale, dopo avere consegnato presso gli uffici dei verificatori dell’Agenzia delle Entrate tutta la documentazione contabile obbligatoria richiesta da parte dell’ufficio, e dopo che la stessa documentazione contabile fosse stata restituita al termine delle verifica fiscale senza contestazioni in termini mancata presentazione della contabilità, il contribuente ha per ciò ritenuto distruggerla, e ciò motivato dal fatto che nel 2014 la società aveva cessato la sua attività con il cancellamento della stessa nel registro delle imprese.

Quindi, dal punto di vista penale, l’impossibilità da parte dell’imputato ex amministratore unico/liquidatore della società di non potere più soddisfare la richiesta del Giudice in merito alla produzione nel processo penale della documentazione contabile obbligatoria per la verifica suddetta da parte del consulente tecnico d’ufficio, in cosa potrebbe andare in corso, ovvero quale scenario è prevedibile nella fattispecie prospettata.

In sostanza la domanda è, vi è il concreto rischio di vedere l’imputato essere ulteriormente accusato dal P.M. per qunto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, Occultamento o distruzione di documenti contabili per non averli prodotti al processo su richiesta del giudice, o invece la questione si ferma alla mancata produzione della prova richiesta dal Giudice all’imputato ?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 17/01/2022
Dare una risposta oggettiva dal punto di vista giuridico al caso di specie è molto difficile e non è probabilmente possibile.

Partiamo innanzi tutto dal presupposto che la normativa odierna impone al soggetto contribuente un onere di conservazione della documentazione contabile per un termine di 10 anni, a nulla rilevando eventuali cancellazioni dell’ente di riferimento (cfr. art. 2220 c.c. ).

Sappiamo anche però che l’art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000 punisce l’occultamento o la distruzione dei documenti contabili laddove tale condotta sia posta in essere “al fine di evadere le imposte” o di consentire tale evasione a terzi.

Se, dunque, nel caso di specie emerge che la distruzione della contabilità non sia stata fatta seguendo i crismi di legge, è parimenti evidente che lo scopo ultimo di tale distruzione non fosse di certo quello di evadere le imposte.
A dimostrazione di tale ultimo assunto v’è, peraltro, la circostanza che la stessa documentazione veniva offerta in sede di PVC e tale ultimo atto costituisce la prova che la distruzione della documentazione è stata successiva all’accertamento tributario.

Ciò detto, si noti che una eventuale incriminazione per l’articolo 10 d. lgs. 74 del 2000 non può essere fatta nell’ambito del diverso processo in corso.
Laddove, infatti, il Pubblico Ministero dovesse, nell’ambito di qualsivoglia contenzioso avente ad oggetto un fatto diverso, avere cognizione di una notizia di reato, dovrebbe iscrivere un nuovo fascicolo, svolgere le indagini e dare corso all’azione penale.
Nel caso di specie, dunque, il magistrato procedente dovrebbe trasmettere gli atti processuali dai quali avrebbe preso notizia del reato di occultamento e distruzione di documentazione contabile al Procuratore e, da lì, procedere con l’iter di cui si è detto.
Ciò che si intende rilevare è che di certo nel processo in corso non si può aggiungere una nuova contestazione e il Tribunale non potrà esprimersi sulla stessa.

Ora, le possibilità che il Pubblico Ministero proceda a questa contestazione sono imprevedibili e dipendono da innumerevoli fattori sui quali non è possibile fare alcuna valutazione prognostica.
Sta di fatto che, stante i fatti narrati, sarebbe molto difficile per il magistrato procedente sostenere l’accusa in giudizio per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. 74/00. Se anche lo facesse, la difesa sarebbe molto forte.

Sicuramente, comunque, il caso è delicato e suggerisce una strategia molto attenta.

Ovviamente, non è consigliabile declinare seccamente la richiesta del giudice.
Piuttosto, sarebbe opportuno evidenziare al giudicante le ragioni sottese all’impossibilità di fornire la documentazione rilevando, parallelamente, che tale documentazione era stata fornita in sede di PVC. In tal modo, si dirà anzitempo che la distruzione è avvenuta per mera “leggerezza” e non già per lo scopo del reato di occultamento.