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Articolo 13 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Individualizzazione del trattamento

Dispositivo dell'art. 13 Legge sull'ordinamento penitenziario

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale(1).

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento(2).

Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione(3).

Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa(6).

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione(4).

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati(5).

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(6) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

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