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Articolo 12 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Attrezzature per attivitą di lavoro di istruzione e di ricreazione

Dispositivo dell'art. 12 Legge sull'ordinamento penitenziario

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

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