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Articolo 13 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

Dispositivo dell'art. 13 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonchè agli articoli 572, 583 quinquies, 609 bis, 609 octies e 612 bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione(1).

1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 17 comma 1 lettera a) della Legge 19 luglio 2019, n. 69.
(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 17 comma 1 lettera b) della Legge 19 luglio 2019, n. 69.

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