Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 236 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata

Dispositivo dell'art. 236 Legge fallimentare

(1) È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

  1. 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
  2. 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
  3. 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
  4. 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis, quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4)(2).

Note

(1) In forza del d.gls. 5/2006 è stata modificata la rubrica dell'articolo in commento e si sono eliminate alcune parole nel dispositivo, in quanto l'amministrazione controllata è stata abrogata (art. 147, comma 2 "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267").
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettera h), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.

Massime relative all'art. 236 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 26444/2014

In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano, anche nel caso in cui la societą non sia poi dichiarata fallita, nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtł dell'espresso richiamo all'art. 223 L.F., punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societą fallite.

Cass. pen. n. 31117/2011

In tema di reati fallimentari, qualora la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta dall’ammissione a concordato preventivo, il momento consumativo di detti reati, dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale, deve ritenersi coincidente con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e non con la pronuncia del precedente provvedimento di ammissione al concordato preventivo.

Cass. pen. n. 43428/2010

Il liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni non č soggetto attivo dei reati di bancarotta fraudolenta o semplice richiamati nell'art. 236, comma secondo, n. 1, R.D., in quanto non si identifica con alcuno dei soggetti espressamente indicati nella suddetta disposizione ed in particolar modo, tra questi, con i "liquidatori di societą".

Cass. pen. n. 24468/2009

L'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto nella legge fallimentare (art. 147 D.L.vo n. 5 del 2006) hanno determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236, comma secondo, R.D. n. 267 del 1942). Conseguentemente, qualora sia intervenuta condanna definitiva per tale reato, il giudice dell'esecuzione č tenuto a revocare la relativa sentenza.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!