Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31117 del 4 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, qualora la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta dall’ammissione a concordato preventivo, il momento consumativo di detti reati, dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale, deve ritenersi coincidente con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento e non con la pronuncia del precedente provvedimento di ammissione al concordato preventivo.

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