Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26444 del 18 giugno 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano, anche nel caso in cui la societą non sia poi dichiarata fallita, nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtł dell'espresso richiamo all'art. 223 L.F., punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societą fallite.

(massima n. 2)

L'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., se č pił ampia di quella di corpo di reato, cosģ come definita dall'art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale. (Fattispecie in cui, la Corte, ha escluso che potesse costituire cosa pertinente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale un bene immobile oggetto di un contratto preliminare di acquisto rimasto inadempiuto e, quindi, mai entrato a far parte del patrimonio di societą successivamente ammessa a concordato preventivo).

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