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Articolo 214 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concordato

Dispositivo dell'art. 214 Legge fallimentare

(1) L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma (2), e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) Prima della modifica operata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, la norma recitava "nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma".

Ratio Legis

Il concordato e la ripartizione finale dell'attivo costituiscono le due possibili conclusioni della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

18 L’articolo 18 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo V, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il comma 5 sostituisce l’articolo 214 del r.d., allo scopo di adeguare la disciplina del concordato della liquidazione coatta amministrativa, uniformandola per quanto possibile alla nuova disciplina del concordato fallimentare e rendendola più rispettosa delle garanzie della difesa e del contraddittorio.

Massime relative all'art. 214 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2782/2013

In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attivitā d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unitā dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessitā della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, l'attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare.

Cass. civ. n. 7263/2008

In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 legge fall. — nel testo, applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche di cui all'art. 22 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169 — delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui all'art. 124 legge fall., nella quale tuttavia l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autoritā amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, il quale si attua mediante le eventuali opposizioni; ne consegue che la tutela del credito, secondo i principi di responsabilitā patrimoniale ex art. 2740 c.c., fonda la possibile approvazione del concordato se il sacrificio, anche parziale, dei creditori in funzione della conservazione dell'impresa sia almeno equivalente a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione. (La S.C., cassando la sentenza impugnata, ha fatto applicazione del principio nel caso di approvazione del concordato di un consorzio agrario con una parte dell'attivo mantenuta in capo all'impresa, essendo stata giustificata la sottrazione dei beni dalla finalitā conservativa in sč considerata).

Cass. civ. n. 10129/2005

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 della legge fallimentare (R.D. 24 marzo 1942, n. 267) non riproduce la disposizione dell'art. 135, secondo comma, della medesima legge, per cui, a differenza di quanto accade nel concordato fallimentare ed anche nel concordato preventivo (art. 184, primo comma, ultima parte legge fall.), la responsabilitā dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, sancita dall'art. 2362 c.c. (nel testo anteriore alla riforma del 2003), non sopravvive alla liberazione della societā debitrice conseguente all'esecuzione del concordato liquidatorio. Peraltro, la disciplina del predetto art. 2362 presuppone la mancanza di una pluralitā di soci in senso giuridico e non economico, e non č, pertanto, suscettibile di applicazione analogica in ipotesi diverse da quella espressamente prevista, come nel caso di appartenenza economica della societā ad un unico soggetto.

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