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Articolo 206 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Poteri del commissario

Dispositivo dell'art. 206 Legge fallimentare

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo (1) dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione (2).

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35 (3), in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire due milioni (4) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Note

(1) Si ritiene che l'azione possa essere esercitata anche contro i direttori generali e i liquidatori.
(2) Non è richiesto il parere del comitato di sorveglianza.
(3) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".
(4) Equivale ad euro 1.032,91, ai sensi del d.lgs. 213/1998.

Massime relative all'art. 206 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 24908/2008

In tema di poteri in materia giudiziale del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, secondo comma, legge fall., che impone l'autorizzazione del giudice delegato perché il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore (art. 201 legge fall. ), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio specifico da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 legge fall. ) ; ne consegue che i predetti poteri vanno integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza solo se si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e di compiere gli atti di cui all'art. 35 legge fall., nonché quelli necessari per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, e non anche nel caso di proposizione di impugnazioni (nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha giudicato ammissibile, l'appello proposto dal commissario non munito di specifica autorizzazione dell'autorità di vigilanza, avverso la sentenza in materia di azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci ).

Cass. pen. n. 3407/2005

È inammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore — nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza — privo di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, considerato che la previsione di cui all'art. 206 legge fall. richiede tale autorizzazione per il promovimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e la costituzione di parte civile si sostanzia in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo penale, mentre nessun rilievo spiega in quest'ambito l'art. 200 legge fall. che riguarda solo le cause relative a rapporti di natura patrimoniale, per le quali il commissario liquidatore sta in giudizio senza la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

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