Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3407 del 2 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore — nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza — privo di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, considerato che la previsione di cui all'art. 206 legge fall. richiede tale autorizzazione per il promovimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e la costituzione di parte civile si sostanzia in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo penale, mentre nessun rilievo spiega in quest'ambito l'art. 200 legge fall. che riguarda solo le cause relative a rapporti di natura patrimoniale, per le quali il commissario liquidatore sta in giudizio senza la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

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