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Articolo 205 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Relazione del commissario

Dispositivo dell'art. 205 Legge fallimentare

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione (1) relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione (2) accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni (3).

Note

(1) La legge non stabilisce alcuna sanzione in caso di omissione del rendiconto.
(2) La relazione ha solo funzione di divulgazione della situazione patrimoniale dell'impresa e della gestione.
(3) Gli ultimi due periodi del secondo comma sono stati aggiunti con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Massime relative all'art. 205 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 577/1974

La relazione del commissario liquidatore di una societą cooperativa, cosģ come quella del curatore del fallimento, ha valore meramente presuntivo e indiziario in ordine alla veridicitą dei fatti appresi nell'esplicazione dei suoi compiti e in essa riferiti.

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