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Articolo 153 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti del concordato della societą

Dispositivo dell'art. 153 Legge fallimentare

(1) Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento [135] (2).

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.

Note

(1) L'articolo è stato modificato dal d.lgs. 5/2006.
(2) Rimane incerto se i soci debbano soddisfare integralmente i creditori personali, o se debbano limitarsi alla percentuale stabilita nel concordato.

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