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Articolo 151 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fallimento di societą a responsabilitą limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

Dispositivo dell'art. 151 Legge fallimentare

(1) Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile (2).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 5/2006, che ha eliminato il riferimento ai soci di cooperativa con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata in ipotesi di fallimento della società. La modifica consegue all'eliminazione da parte della riforma societaria del 2003 della distinzione tra cooperativa a responsabilità limitata e cooperativa a responsabilità illimitata.
(2) L'art. 2464 stabilisce che "Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società".

Ratio Legis

La norma esplicita il potere del curatore di escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria, sostitutive di conferimenti in denaro da parte dei soci.

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