Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 138 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Annullamento del concordato

Dispositivo dell'art. 138 Legge fallimentare

(1) Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo (2). Non è ammessa alcuna altra azione di nullità (3). Si procede a norma dell'articolo 137 [15].

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato (4).

Note

(1) Articolo modificato dal d.lgs. 5/2006 e poi così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) Si ha dolosa esagerazione del passivo quando il fallito sia cosciente di rappresentare all'esterno una situazione molto peggiore rispetto alla realtà, in quanto i debiti che egli dice di avere non esistono o sono di misura inferiore.
La sottrazione o dissimulazione dell'attivo si può attuare in diversi modi, sia occultando i beni, materialmente o formalmente (es. prestanomi), sia omettendo di denunciare crediti o simulando atti di costituzione di diritti di prelazione.
(3) Le due ipotesi descritte nella nota 2 costituiscono gli unici casi in cui è esperibile l'azione di annullamento del concordato omologato.
(4) Il legislatore ha imposto un termine per l'azione di annullamento, per evitare che si crei una perdurante situazione di incertezza.
Spetta all'istante, creditore o curatore, provare la tempestività della sua domanda, oltre che il dolo del fallito.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 11 sostituisce l’art. 138 del r.d., ma ne riproduce sostanzialmente il contenuto, sostituendo la sentenza al decreto, quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento di annullamento del concordato, in coerenza con l’art. 137, nonché con gli artt. 16 e 121.

Massime relative all'art. 138 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 396/1987

La dolosa dissimulazione di parte (rilevante) dell'attivo, quale ragione di annullamento del concordato preventivo o fallimentare (artt. 138 e 186 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non è di per sé ravvisabile nell'allegazione, con la proposta di concordato, di relazione di stima di un immobile per valore inferiore a quello di mercato, poiché, ove l'immobile medesimo sia fedelmente indicato nelle sue esatte caratteristiche, il suddetto comportamento non integra un raggiro idoneo a trarre in inganno i creditori e gli organi della procedura.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!