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Articolo 127 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Voto nel concordato

Dispositivo dell'art. 127 Legge fallimentare

(1) Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.

Massime relative all'art. 127 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3274/2011

In tema di concordato fallimentare, l'art. 127 legge fall. prevede che hanno diritto al voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ex art. 97 legge fall., e non solo quelli chirografari ovvero i privilegiati che abbiano rinunciato alla causa di prelazione; per questi ultimi, tuttavia, l'esercizio del diritto di voto è efficace quando la proposta ne preveda il pagamento integrale se rinunciano alla prelazione, ovvero il pagamento parziale, per provata incapienza del bene gravato ed ai sensi dell'art. 124, terzo comma legge fall., ovvero nessun trattamento come privilegiati, a causa della totale insussistenza o incapienza del bene gravato della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al voto di Comuni, creditori privilegiati ex art. 2768 c.c., senza però che nella massa attiva fossero stati rinvenuti beni del debitore oggetto di sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle parti offese da reati di cui il fallito era responsabile civile).

Cass. civ. n. 11038/2002

Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso.

Cass. civ. n. 6469/1998

Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione ex art. 101 L. fall., a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), poiché la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del credito non nella sua astratta oggettività, ma riferita ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione.

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