(massima n. 1)
Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolaritą di un credito concorsuale gią ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione ex art. 101 L. fall., a prescindere dalla causa del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), poiché la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del credito non nella sua astratta oggettivitą, ma riferita ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non č irrilevante per il debitore che, in caso di errore, č esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione.