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Articolo 96 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Formazione ed esecutività dello stato passivo

Dispositivo dell'art. 96 Legge fallimentare

(1) Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. [Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta.](2) La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione(3).

[Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione.] (4)

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva (5):

  1. 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
  2. 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
  3. 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione (6).

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (7).

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso (8).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Parole soppresse dal decreto correttivo 169/2007.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 6 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(4) Comma abrogato dal d.lgs. 169/2007, per accordare la norma all'art. 93.
(5) L'ammissione con riserva è un istituto che mira alla speditezza della verificazione dei crediti: il n. 2 descrive l'ipotesi in cui manchi solo la documentazione del credito, che può essere data in un momento successivo; i nn. 1 e 3 prevedono una condizione per l'ammissione, cioè dipendono da un elemento esterno alla procedura.
(6) L'art. 113 bis della l. fall., introdotto con la riforma del 2006, stabilisce che quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
(7) Non è più previsto che il giudice delegato possa riservarsi sulla definitiva formazione dello stato passivo: il decreto di esecutività va pronunciato in udienza.
L'efficacia del decreto è comunque collegata al suo deposito in cancelleria.
(8) Si parla di efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività, perché in esso è accertato solo il diritto del creditore a partecipare al concorso. L'art. 120 della l. fall. stabilisce, di conseguenza, che il decreto costituisce solo la prova scritta per poter chiedere l'emissione di decreto ingiuntivo.

Ratio Legis

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è un passo fondamentale della procedura fallimentare, perché ad esso si ricollegano numerosi effetti, come la decorrenza dei termini per le impugnazioni.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

6 L’articolo 6 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo V della legge fallimentare.
La modifica – con il comma 3 – dell’articolo 96, primo comma, del r.d. serve a chiarire che il giudice delegato deve provvedere con decreto succintamente motivato ogni volta che vi siano contestazioni, da parte del curatore o di altri legittimati, in funzione delle conseguenti impugnative ex art. 98.
Le ragioni della modifica del secondo comma del medesimo art. 96 sono state già illustrate a commento del novellato articolo 93.

Massime relative all'art. 96 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 15796/2015

La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall. (nel testo novellato dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.l.vo n. 270 del 1999.

Cass. civ. n. 7297/2015

Il promittente acquirente, che abbia proposto azione ex art. 2932 c.c., regolarmente trascritta, davanti al giudice ordinario, non può, a seguito del fallimento del promittente venditore, proporre altra domanda di rivendica condizionata all'esito negativo del giudizio proseguito in via ordinaria nei confronti della curatela, atteso che l'ammissione con riserva ex art. 96 legge fall. riguarda i diritti condizionati e non anche le azioni, non potendo la domanda principale essere subordinata all'esito di una identica domanda proposta in altra sede. Ne consegue, da un lato, l'invalidità della riserva apposta alla domanda di rivendica e, dall'altro, l'improponibilità della domanda medesima, in quanto il contratto preliminare non trasferisce la proprietà del bene, ma obbliga soltanto a trasferirla, sicché il promissario acquirente non può vantare alcun diritto reale che lo legittimi ad una domanda ex art. 103 legge fall..

Cass. civ. n. 4213/2013

In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.

Cass. civ. n. 26041/2010

La norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase.

Cass. civ. n. 18935/2003

Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa; pertanto, al fine di stabilire l'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo del principio stabilito dall'art. 14, legge n. 218 del 1995, secondo il quale spetta al giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, avvalendosi, eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia, concernente, ex art. 72 di detta legge, i soli giudizi iniziati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge, occorre fare riferimento alla data in cui è stata proposta la domanda di insinuazione al passivo, non a quella della opposizione allo stato passivo.

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