Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilitą della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessitą della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.

(massima n. 2)

La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d'ufficio dell'eccezione determina la necessitą di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione di detto adempimento.

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