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Articolo 37 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Revoca del curatore

Dispositivo dell'art. 37 Legge fallimentare

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare (1) il curatore.

Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori (2).

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto (3).

Note

(1) I motivi di revoca del curatore sono, in genere: la sopravvenienza di una causa di incapacità (es. interdizione); l'incompatibilità soggettiva (es. il curatore è parente del fallito); inosservanza dei doveri del proprio ufficio; inadempienza rispetto ad altri doveri che il giudice discrezionalmente valuta come sufficienti a revocare l'incarico.
La norma non ne parla, ma si ammette generalmente che il curatore possa anche esercitare un recesso per giusta causa, che diviene efficace nel momento in cui viene nominato un nuovo curatore (per il principio della prorogatio).
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 5/2006.
(3) Comma aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
Il reclamo è possibile proprio perché il decreto di revoca o rigetto della domanda di revoca del curatore deve essere motivato.

Ratio Legis

Il tribunale ha la competenza sui provvedimenti di nomina, revoca o sostituzione degli organi della procedura (art. 23 della l. fall.): tuttavia, è tenuto a dare motivazione al decreto con cui dispone una delle precedenti decisioni.

Massime relative all'art. 37 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 7876/2006

Avverso il provvedimento del tribunale fallimentare che pronunci in tema di revoca del curatore non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che il conferimento dell'ufficio non consolida un diritto soggettivo del curatore al mantenimento della sua funzione, né è idoneo ad interferire nella sfera soggettiva del fallito ovvero di alcuno dei singoli creditori, trattandosi di ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura, con il corollario della palese natura meramente ordinatoria del provvedimento che pronuncia, sia positivamente che negativamente, sulla revoca. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei due falliti e dagli eredi dell'altro avverso il rigetto della richiesta di revoca del curatore da essi rivolta al tribunale fallimentare e da quest'ultimo presa in considerazione quale segnalazione in vista dell'esercizio dei suoi poteri officiosi ai sensi dell'art. 37 legge fall.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 37 Legge fallimentare

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M. C. chiede
giovedì 26/10/2023
“Buongiorno, è da circa 2 anni che sto seguendo un asta fallimentare di un opificio, ho avuto qualche attrito con il curatore fallimentare, nel frattempo che mi organizzavo per fare 2 sopralluoghi con dei tecnici per poi sentire la banca per il mutuo ha messo a bando il bene in più occasioni, dopo il benestare della banca però non hanno fatto nuove aste, il sito che si occupa di pubblicizzare il bando, e di far fare i sopralluoghi, in quest’ultimo periodo mi manda di continuo la richiesta per fare la mia offerta però continuano a non far partire l’asta. Tenendo conto che da quando il curatore ha l’incarico sono già entrati ignoti a vandalizzare ed a rubare. E tenendo conto che il curatore nonostante io abbia manifestato in più occasioni l’intenzione all’acquisto e lui è da settembre dell’anno scorso che non lo mette all’asta ci sono i presupposti affinché io possa forzare la sua rimozione e sostituzione oppure che venga nuovamente fatto un bando per nuove offerte?”
Consulenza legale i 02/11/2023
Un soggetto terzo ed estraneo ad una procedura fallimentare non ha strumenti giuridici per pretendere la revoca del curatore fallimentare; quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 134 del codice della crisi d'impresa (precedentemente art. 37 della l. fall.), può essere revocato in ogni momento dal Tribunale su proposta del Giudice Delegato, su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio.
Ciò premesso, non sussistono i presupposti per pretendere la rimozione del curatore dall’incarico conferito.

Si rammenti che le vendite poste in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuate dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive (art. 107 della l. fall., oggi trasfuso nell’art. 216 del codice della crisi d'impresa); è altresì disposto che per i beni immobili il curatore debba porre in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.

Nel caso che ci occupa, non conosciamo le ragioni per le quali il curatore abbia sospeso la procedura di vendita dell’opificio, che potrebbero anche essere fondate su legittime argomentazioni fattuali o giuridiche.
In ogni caso, se effettivamente interessati all’acquisto dell’immobile, al fine di sollecitare eventuali avanzamenti, si consiglia di inviare un’offerta al curatore a mezzo PEC all’indirizzo della procedura, così che egli non possa semplicemente ignorarla e sia tenuto a riportarla al Giudice Delegato e al comitato dei creditori.
Al contempo, si dovrà controllare eventuali avanzamenti nel portale delle vendite giudiziarie utilizzato.