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Articolo 144 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 144 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualitą di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 144 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Susanna G. chiede
martedģ 28/01/2020 - Lazio
“Buongiorno
Siamo una società Srl che si occupa della fornitura di servizi all'edilizia (ristrutturazioni e pratiche) e organizzazione di eventi tra cui anche mostre d'arte.
Infatti nella nostra sede ospitiamo, circa 4 volte l'anno, delle mostre di artisti emergenti, per lo più amici.
La SIAE ci ha contattati per un censimento in quanto rientranti nella categoria delle Gallerie d'Arte, per verificare se esiste il diritto di seguito nei confronti dei nostri artisti.
Questo diritto stabilisce che in caso di vendita, di importo pari o superiori a € 3.000,00 occorre riconoscere alla SIAE il 4 %.
Ad oggi non abbiamo nè venduto nè emesso fatture per tale importo, considerato che il mercato è fermo e in sofferenza.
Il rapporto con gli artisti è in conto vendita e l'occupazione dello spazio è a titolo gratuito.
Come dobbiamo comportarci poichè non abbiamo ancora aderito a tale censimento?
Cosa comporterebbe l'eventuale rifiuto?
Grazie!”
Consulenza legale i 04/02/2020
La risposta al quesito richiede di fare preliminarmente un breve cenno al c.d. “diritto seguito”, disciplinato dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (nota come Legge sulla protezione del diritto d’autore) e che può sinteticamente definirsi come il diritto dell’autore di un’opera d’arte di partecipare all’incremento di valore che le sue opere conseguono nelle vendite pubbliche successive alla prima.

Di esso si occupano in particolare gli artt. 144 e ss della suddetta legge, inseriti nella sezione dedicata ai diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti, dalla lettura dei quali si desume che attiene a tutte le vendite che hanno come oggetto gli originali delle opere delle arti figurative, comprese quelle relative ad opere anonime e pseudonime.

Presupposti per il sorgere di tale diritto sono i seguenti:
  1. che si tratti di vendite successiva alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;
  2. che comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario (il riferimento viene fatto alle gallerie, case d’asta o commercianti d’arte);
  3. che la vendita sia effettuata oltre i tre anni dalla prima cessione da parte dell’autore;
  4. che il prezzo di vendita sia pari o superiore ad euro 3000,00.

Non comportano la costituzione di tale diritto, invece, tutte le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte.

Sebbene il compenso sia a carico del venditore, tenuto ad effettuare materialmente il pagamento è il professionista del mercato dell’arte (la galleria nel nostro caso); sarà costui obbligato a prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario, nonché a versare il relativo importo alla SIAE entro il termine di 90 giorni dalla effettuata vendita.
A tal proposito va precisato che, perché la vendita sia soggetta al diritto (con correlativo obbligo di presentare una specifica dichiarazione di vendita attraverso la compilazione di un modulo ad hoc), non è richiesto che sia stata emessa una fattura attestante l’avvenuta transazione.

Quest’ultima precisazione si ritiene sia particolarmente utile con riferimento a quanto osservato nel quesito, nella parte in cui viene detto che ad oggi non si è conclusa alcuna vendita né è stata emessa alcuna fattura per tale importo, in quanto, come accennato, per il venire ad esistenza del diritto non è richiesta in ogni caso l’emissione di una fattura di vendita.

Ora, poiché le gallerie d’arte, nella loro qualità di professionisti del mercato dell’arte, sono in ogni caso potenziali soggetti passivi, obbligati a trattenere il compenso da versare a SIAE per il diritto in esame, su di esse gravano precisi obblighi e responsabilità nei confronti di SIAE, a cui la Legge sul diritto d’autore ed i successivi regolamenti attuativi attribuiscono conseguentemente specifici poteri di controllo.

In particolare, le gallerie d’arte, hanno l’obbligo di:
  1. fornire a SIAE i dati identificativi dell’attività svolta al fine di portare a completamento il relativo censimento;
  2. prelevare e trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositari, sempre che ne ricorrano i presupposti sopra detti;
  3. versare il relativo importo a SIAE entro il termine di 90 giorni dalla data in cui è stata conclusa la vendita;
  4. fornire alla SIAE, qualora ne faccia espressa richiesta e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, ogni informazione utile ad assicurare il pagamento dei compensi, anche mediante esibizione della relativa documentazione (così il secondo comma dell’art. 153 della legge d. autore);
  5. rispondere solidalmente con il venditore del pagamento dovuto.

Specifiche sanzioni sono previste per il caso di mancato invio della dichiarazione o del pagamento del diritto di seguito (se dovuto) entro il predetto termine di 90 giorni dalla conclusione della vendita.
Di tale ipotesi, infatti, si occupa il comma 3 dell’art. 172 della legge d. autore, il quale prevede la sospensione dell’attività professionale/commerciale da sei mesi ad un anno, accompagnata da una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.034,00 ad un massimo di € 5.165,00.

Nessuna sanzione, invece, risulta prevista per il caso di mancata adesione al censimento richiesto dalla SIAE, mentre si ritiene evidente che ciò potrà quasi sicuramente indurre la medesima SIAE ad avvalersi dei poteri ispettivi e di controllo che le competono, essendo legittimata ad effettuare per tale scopo accessi presso i locali ove viene svolta l’attività di case d’asta, gallerie ed in genere presso qualunque altro soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte, con diritto di ispezionare anche le scritture contabili, ovunque esse siano conservate (si veda in tale senso l’art. 182 bis della legge d. autore).

Né, infine, ad escludere l’obbligo di adempiere alla normativa sul diritto di seguito, può concorrere la circostanza che la società che pone il quesito detiene le opere esposte in forza di un contratto di conto vendita, in quanto, seppure non si realizza alcun passaggio di proprietà in suo favore, l’attività dalla medesima svolta non può non farsi rientrare in quella di intermediazione a cui si riferisce l’art. 144 legge autore.

Si tenga conto, infatti, che il contratto estimatorio (o di conto vendita) è di fatto quello che viene in linea di massima utilizzato nei rapporti di collaborazione occasionale tra artista e galleria; quest’ultima riceve, tramite un documento di consegna, le opere elencate da parte dell’artista, opere che si impegna a vendere ovvero a restituire entro un certo termine allo stesso artista, il quale ne mantiene la proprietà fino alla vendita, ed il cui prezzo verrà suddiviso secondo una percentuale concordata tra le parti.