L'autoritā giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennitā a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'autoritā giudiziaria puō anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennitā non č pagata nel termine fissato dall'autoritā giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autoritā giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, č soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.






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