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Articolo 70 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 70 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 70 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
domenica 17/12/2023
“Gentili tutti,
scrivo riguardo un dubbio sulla redazione di una tesi di laurea triennale umanistico/artistica. I fatti risalgono a più di due anni fa. Durante la stesura della tesi è capitato di dover citare parola per parola, ovviamente tra virgolette, il pensiero di uno studioso (esempio: Lo studioso Tizio ha affermato che "..."), a cui subito seguiva una nota a piè di pagina con le informazioni utili (contenute anche in bibliografia): nome dell'autore, opera, casa editrice, luogo, data dell'edizione e numero di pagina nella quale quel pensiero ero scritto originariamente. Il dubbio sorge nel caso di una ripresa non letterale dell'interpretazione/pensiero di un'autore mediante riassunto/parafrasi (esempio> Lo studioso Tizio ritiene giudica questa un'opera accattivante e la ricollega all'infanzia del pittore, straziata dalla guerra etc...). In questo caso, nella nota a piè di pagina, sono stati inseriti nome dell'autore, dell'opera, casa editrice, luogo e data dell'edizione, ma non il numero di pagina dove il pensiero era riportato originariamente. La mancanza dell'indicazione del numero di pagina può considerarsi plagio? Si rischia l'annullamento del titolo dopo qualche anno? E in caso dopo quanti anni il titolo non può più essere annullato?
Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.”
Consulenza legale i 27/12/2023
L’art. 70 della Legge sulla protezione del diritto d'autore consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico se sono effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; nonché se sono effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica e l'utilizzo avvenga per finalità illustrative e per fini non commerciali.
In ogni caso, il terzo comma prevede che il riassunto, la citazione o la riproduzione debbano essere accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera e dei nomi di autore ed editore.

Trattandosi di una tesi di laurea, si può ragionevolmente pensare che le citazioni e i riassunti/parafrasi in essa contenuti siano riferiti ad un numero notevole di opere e che tali opere siano riportate (in citazione o riassunto) soltanto in minima parte.
Se tale assunto è corretto, si può affermare che la stesura della tesi di laurea appaia rispettosa dei limiti imposti dalla normativa citata; ciò non soltanto per le citazioni letterali riportate tra virgolette, bensì anche per le parafrasi utilizzate.
Si ritiene, infatti, che le indicazioni del titolo delle opere da cui sono tratte le citazioni, del nome degli autori e degli editori siano già sufficienti ad evitare qualsiasi illecito, in quanto viene così rispettato il disposto dello stesso terzo comma dell’art. 70 della Legge sulla protezione del diritto d'autore.
Di conseguenza, non sembrano emergere rischi connessi ad un eventuale plagio delle opere citate nella tesi di laurea, che allo stato delle informazioni fornite non appare sussistente.

G. E. L. chiede
venerdì 01/12/2023
“Buonasera Avvocati,
Vorrei sottoporre al vostro qualificato parere una questione che riguarda il campo di applicazione dell'art 70 L 663/1941.

Il caso riguarda un libro ormai fuori catalogo ma ancora coperto dal diritto d'autore, composto per la metà da una serie di profezie generate dalla fantasia, sogno, visioni, dell' autore, e per l' altra metà da suoi commenti interpretativi riguardanti i vari eventi profetizzati.
Se pubblicassi a scopo commerciale un testo che contenesse pedissequamente l'intero testo profetico, ma commenti interpretativi specifici completamente diversi e tali da esprimere un notevole grado di creatività, ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, si tratterebbe di violazione del diritto d'autore, o potrebbe rientrare nell'esercizio del diritto di opinione/ commento costituzionalmente garantito?
L' autore dell'opera originale avrebbe il diritto di far ritirare il nuovo lavoro ( pur avendo un forte contenuto di creatività ) e chiedere il risarcimento del danno
Ringrazio per la preziosissima opinione.
Cordiali saluti.

Consulenza legale i 07/12/2023
In linea generale, l’art. 70 della Legge sulla protezione del diritto d'autore consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico nei seguenti casi: se sono effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se sono effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica e l'utilizzo avvenga per finalità illustrative e per fini non commerciali; inoltre, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
In ogni caso, il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera e dei nomi di autore ed editore.

Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, tali finalità sarebbero necessariamente autonome e distinte rispetto a quelle perseguite dall’opera citata, tale per cui sarebbe possibile escludere una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore dell’opera citata; ai fini dell’applicabilità del regime delle libere utilizzazioni, la riproduzione delle opere deve essere limitata a scopi di critica e discussione nonché a fini meramente illustrativi nell’ambito di un utilizzo per scopi di ricerca e insegnamento (Cass. Civ., ordinanza n. 4038 dell’8 febbraio 2022).

I limiti individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane alla facoltà di citazione ex art. 70 l.d.a. sono i seguenti:
  • la sussistenza della finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica;
  • l’opera critica deve avere fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera citata, e non deve essere succedanea dell’opera o delle sue utilizzazioni derivate. La ricorrenza dello scopo di critica non è pregiudicata dal fatto che la citazione sia fatta nella realizzazione di un’opera immessa sul mercato a pagamento;
  • l’utilizzazione dell’opera deve essere solo parziale e mai integrale, deve avvenire nell’ambito delle finalità tassativamente indicate e nella misura giustificata da tali finalità;
  • l’utilizzazione non deve essere concorrenziale a quella posta dal titolare dei diritti, non deve avere un rilievo economico tale da poter pregiudicare gli interessi patrimoniali dell’autore o dei suoi aventi causa. A questo proposito va ricordato che il concetto di concorrenza espresso dall’art. 70 della Legge sulla protezione del diritto d'autore è ben più ampio e diverso dal concetto di concorrenza sleale espresso dall’art. 2598 del c.c.: l’assenza dell’elemento della concorrenza è condizione perché possa parlarsi di libera utilizzazione dell’opera; una recente dottrina sostiene che bisogna avere riguardo esclusivamente alla portata della utilizzazione in relazione alla sua capacità di incidere sulla vita economica dell’opera originale; da ciò la valorizzazione dell’assenza di concorrenza dell’opera citante con i diritti di utilizzazione economica sull’opera citata, in modo da consentire anche citazioni integrali dell’opera dell’ingegno purché non si pongano in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’opera; la libera utilizzazione per tali specifici fini può sussistere anche in un contesto non gratuito, purché la riproduzione parziale dell’opera non sia idonea a porsi in termini concorrenziali di fruizione sostitutiva o alternativa all’utilizzazione dell’opera originaria;
  • devono essere effettuate le menzioni d’uso (indicazione del titolo dell’opera da cui è tratta la citazione, del nome dell’autore e dell’editore);
In merito al limite della potenziale concorrenzialità all’utilizzazione economica dell’opera, la Suprema Corte ha statuito che: “La libertà ex art. 70 comma 1, legge sul diritto d’autore, di riassumere, citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica, discussione, o di insegnamento è ammessa e si giustifica se l’opera di critica, o didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell’opera citata e perciò i “frammenti riprodotti” non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore dell’opera parzialmente riprodotta.” (Cass. Civ., sez. I, 07/03/1997, n. 2089).

La giurisprudenza, inoltre, è costante nel ritenere che “L'integrale riproduzione di parti significative dell'opera dell'ingegno, specie quando essa sia costituita da parti d'autonome e ben individuate, viola l'art. 70 l.d.a.” (Tribunale Milano, 20/04/1993).

Tanto premesso, la pedissequa riproduzione dell’intera parte riferita al testo profetico certamente integra una violazione del diritto d’autore, poiché non costituisce la mera citazione o riproduzione di una parte dell’opera originaria, bensì una riproduzione di una parte autonoma dell’opera.
Vieppiù, la finalità della riproduzione così come ipotizzata, pur se effettuata a fini di critica, non ha una finalità prettamente autonoma rispetto a quelle dell’opera originaria, poiché come questa intende dare un commento interpretativo agli eventi profetizzati in essa contenuti; inoltre e proprio per tale ragione, si intravede una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’opera originaria, nell’accezione rilevante ai sensi della tutela del diritto d’autore.
Di conseguenza, l’autore avrebbe diritto ad agire per inibire la circolazione dell’opera e per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Cliente chiede
sabato 25/11/2023
“Gentile redazione,



Su piattaforme di condivisione online come Instagram è oggi facilissimo visualizzare numerosi contenuti multimediali di breve durata, tra cui clip di opere cinematografiche, reels, estratti di opere televisive, meme.
Molti di questi contenuti, sebbene talora virali e in rete da molto tempo, destano in me il sospetto che violino il diritto di autore. Purtroppo risulta difficile capire se si tratta di un'effettiva violazione oppure no, anche in considerazione dell'articolo 70 della Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1041). Questa situazione di dubbio deriva da alcune incertezze ricorrenti di cui posso fare un elenco, certamente non esaustivo:

1.Non è chiaro chi sia il l'autore dell'opera (come ad es. nel caso dei film, che non hanno un vero e proprio "autore", ma semmai un regista).

2.Non è possibile sapere se l'autore della parte di opera che circola online è presente sull'opera stessa, e quindi, ai sensi dell'art.70, va citato.

3.Non è possibile sapere se l'opera è parte di un'opera oppure è un'opera che circola nel suo formato originale, nella sua interezza;

4.Le parti di opera pubblicate sulla piattaforma di condivisione non circolano per fine di critica o discussione, ma per finalità satiriche (si pensi al caso dei meme, condivisi ogni giorno da decine di migliaia di persone in tutto il mondo);

5.Non è possibile sapere se l'autore ha autorizzato la diffusione dei contenuti da parte di terzi.



Alla luce di queste considerazioni e delle pesanti pene previste dalla legge italiana, mi domando a quali rischi vada incontro un utente che condivide su Instagram (ad es. tramite "storie instagram" o link) contenuti audiovisivi già presenti in rete, pubblicati sulla pagina di un altro utente, che violano il diritto d'autore.
Anche se non si è certi né informati dell'illegalità dei contenuti, anche se non si agisce per fine di lucro, anche se sono contenuti caricati da altri, si è comunque perseguibili dalla legge italiana per via della condivisione effettuata? Si tratta di un reato ai sensi dell'articolo 171, con particolare riferimento alle lettere a e b?

Quale comportamento mi consiglia di osservare in ottica prudenziale?

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 05/12/2023
In linea generale, l’art. 70 della Legge sulla protezione del diritto d'autore consente
  • il riassunto
  • la citazione o
  • la riproduzione
di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico nei seguenti casi:
  • se sono effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera;
  • se sono effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica e l'utilizzo avvenga per finalità illustrative e per fini non commerciali; inoltre, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
In ogni caso, il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera e dei nomi di autore ed editore.

La pubblicazione di contenuti sui social network generalmente non comporta la cessione dei diritti di autore alla piattaforma, bensì la concessione di una licenza d’uso non esclusiva, gratuita, trasferibile (gli altri utenti potranno condividere i contenuti pubblicati dall’utente) e temporanea; ogni piattaforma ha le proprie condizioni, che possono anche differire da quelle sopra elencate, ma i comuni social network in linea di massima si allineano in questo senso.

Di certo, nel momento in cui si condivide un contenuto, rimangono numerose incertezze sulla liceità della riproduzione.
Nello specifico di quelle segnalate, in merito all’autore di film, la giurisprudenza è concorde nell’individuarlo nel regista.

E' pur vero che non è sempre possibile conoscere l’autore dell’opera, anche perché talvolta non è semplice distinguere se si tratta di un’opera tutelata dal diritto d’autore o meno.

Soltanto le opere dotate del carattere creativo e di una forma espressiva attraverso cui essere percepite sono tutelate dal diritto d’autore.
Ciò comporta, tuttavia, che anche dei contenuti rielaborati a partire da una o più opere già esistenti, dotati di un quid pluris di creatività e originalità rispetto all’opera su cui si radicano, sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore (c.d. opere derivate).

In relazione all’eventuale autorizzazione dell’autore dell’opera alla sua diffusione, invece, si deve premettere la distinzione tra i diritti morali (rivolti alla tutela della personalità dell’autore e che restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera) ed i diritti utilizzazione economica dell’opera (il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, il diritto di diffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione dell’opera).

Fermo l’obbligo di citare l’autore dell’opera, l’autorizzazione alla riproduzione non va richiesta necessariamente all’autore dell’opera, bensì al titolare dei diritti di utilizzazione economica, che può anche non coincidere con l’autore, il quale potrebbe averli ceduti ad un soggetto terzo (si pensi alle case di produzione che possiedono i diritti di utilizzazione economica dei film, nei quali l'autore è individuato nel regista).

Infine, per quanto concerne l’esempio dei “meme” con finalità satiriche, il diritto di satira non è contemplato da alcuna legge italiana, ma viene tutelato sulla scorta dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, che lo considera quale un’accezione del diritto di critica.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “La L. n. 633 del 1941, art. 70, comma 1, consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Ora, il diritto di critica e di discussione può essere speso con diverse modalità, tra cui è ricompreso il registro ironico, utilizzato nella satira, e quello comico e burlesco, impiegato nella parodia, ove, attraverso l’uso della provocazione grottesca, si ridicolizzano elementi caratterizzanti di un’opera” (Cass., sez. 1, ordinanza del 30.12.2022, n. 38165)
In ogni caso, affinché non si violi il diritto d’autore, anche l’opera satirica deve essere utilizzata a fini non commerciali.

La violazione della normativa esposta può generare la commissione del reato di cui all’art. 171 della legge d. autore e la comminazione delle relative sanzioni.
Nell’eventualità in cui un utente dovesse condividere un contenuto già pubblicato da altri in violazione del diritto d’autore, sarebbe anch’egli astrattamente punibile ai sensi della norma citata per aver riprodotto un’opera altrui (art. 171, comma 1, lettera a, della Legge d. d’autore).

Stanti le difficoltà connesse alla concreta individuazione dei contenuti, tra quelli presenti sulle piattaforme, effettivamente tutelati dalla normativa sul diritto d'autore, in un’ottica prudenziale, si consiglia di condividere esclusivamente contenuti pubblicati di prima mano dagli autori o da soggetti titolari dei diritti di utilizzazione economica, o comunque non lesivi del diritto d’autore altrui.

Si rammenta, infatti, che al momento dell’iscrizione ad un social network (anche se tale aspetto deve essere verificato in relazione alle singole piattaforme) l’utente accetta di concedere una licenza d’uso trasferibile, che permette ai terzi di condividere i contenuti pubblicati.

Anonimo chiede
lunedì 02/05/2022 - Puglia
“Vorrei iniziare un'attività di commento di articoli scientifici nel mio settore disciplinare (Psicologia).
Il commento prevede l'aquisizione degli Abstract degli articoli dalle riviste scientifiche online di settore indicizzate. Questi Abstract vengono riportati integraglmente e, a seguito, viene aggiunto un commento personale in cui si mettono in evidenza i punti di forza degli articoli. Il commento riprende anche, in forma rielaborata, alcuni concetti interni all'articolo e non solo all'abstract che viene riportato. Ci tengo a precisare che questo commento e la sintesi finale che ne scaturisce non vogliono essere e non possono, anche qualora lo volessi, in alcun modo essere esaustivi della ricchezza e della complessità dell'articolo scientifico intero.

L'attività quindi è di commento critico, semplificazione e infine di sintesi di una ricerca svolta da altri a cui si rimanda esplicitamente. La stesura di questi commenti ha carattere periodico e sarebbe accessibile sul sito di mia proprietà dietro un abbonamento, come compenso del lavoro di selezione e critica.
Idealmente, per completezza, il progetto prevederebbe che una quota dei compensi venga destinata alla ricerca scientifica stessa.

Gli articoli scelti sono quelli in open access principalmente in licenza base (CC BY) che, per sua natura, non ha limitazioni di utilizzo, se non la citazione della fonte.
Tuttavia alcuni articoli di grande valore sono pubblicati sotto licenze CC più evolute/restrittive es CC BY ND, CC BY NC ND.
Per questi potrebbe presentarsi un problema di rispetto del diritto di Copyright legato in questo caso anche alla licenza Creative Commons e alla sua regolamentazione.
Esistono delle condizioni che permettono l'utilizzo di questo materiale coperto da copyright senza un previo accordo con l'autore/i (al/ai quale/i in ogni caso verrebbe riconosciuta la paternità)? Sono al corrente della dottrina del Fair Use anglosassone ma non riesco a capire se o come viene regolamentata la stessa questione in Italia.
Se si, quali sarebbero le condizioni, i termini e i miei obblighi per poter utilizzare tali articoli?”
Consulenza legale i 17/05/2022

Ai fini della trattazione del quesito proposto, in via preliminare, risulta necessario evidenziare che - anche laddove il cliente reperisca il materiale da siti con IP straniero oppure consistente comunque in scritti scientifici di autori stranieri - sarà comunque applicabile al caso di specie la normativa italiana vigente in materia di protezione del diritto d’autore.

Infatti, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della Convenzione di Berna del 1886 (come modificata ed integrata nel corso dei decenni), affermando che "nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione", sancisce il cd. principio della lex loci, in virtù del quale la legge applicabile ad un determinato rapporto giuridico afferente i diritti d’autore relativi ad un opera, è quella vigente nel luogo in cui l’opera è utilizzata e nell’ambito del quale se ne richiede la protezione.

Di conseguenza, a prescindere dalla nazionalità dell’autore degli articoli scientifici su cui si basa il lavoro del cliente, tale autore potrà invocare la protezione che la legge italiana garantisce ai propri diritti.

Il fair use è categoria di matrice anglosassone consistente nel libero utilizzo di materiale coperto da diritto d’autore per scopi di per scopi d'informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l'autorizzazione scritta a chi detiene i diritti.

In Italia salvo specifici caso, l’opera altrui non può essere riprodotta senza consenso di chi ne detiene i diritti di riproduzione (autore o soggetto che ne ha acquistato il diritto di riproduzione e /o di rielaborazione).

Può essere impropriamente ricondotto alla categoria del fair use il principio generale stabilito dall’articolo 70 della legge n. 644 del 1941 (cd. “L.d.a.”) il quale afferma che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali…”.

In altre parole, la citazione di brani di opere protette è possibile solo ove non finalizzata al lucro. Nel caso di specie, seppur si ravvisi l’inclinazione divulgativa, critica ed illustrativa del progetto editoriale del cliente, non può essere esclusa la finalità lucrativa del medesimo dal momento che l’accesso ai contenuti editoriali è concesso agli utenti contro il pagamento di un abbonamento.

In virtù di quanto esposto finora, si può affermare che la normativa italiana, in linea generale, tutela l’autore dell’opera scientifica e non consentirebbe al cliente di riprodurne l’abstract nell’ambito del proprio contenuto editoriale. Di conseguenza, la riproduzione dell’abstract, nelle modalità prospettate dal cliente, è possibile solo per quei brani coperti da licenze che autorizzano l’uso commerciale del contenuto, ma non per quelli in relazione ad i quali è rilasciata una delle licenze per uso non commerciale citate dall’autore.

Fermo quanto affermato sinora, il cliente potrebbe in ogni caso produrre il commento scientifico di qualsiasi articolo senza riprodurne l’abstract, ma limitandosi a citarne il titolo, a patto che esso consista in un contenuto completamente originale.

Altra alternativa sarebbe quella di escogitare un sistema attraverso il quale viene lasciato agli utenti del sito web accesso libero ai contenuti e, allo stesso tempo si richiede alla community un contenuto libero e spontaneo (una sorta di donazione) per supportare il progetto editoriale. In ogni caso, con riferimento a tale possibilità dovrebbero essere valutati ulteriori aspetti legali e bisognerebbe effettuare una ricerca dei precedenti.


Vincenzo A.M. chiede
mercoledì 30/10/2019 - Puglia
“Buongiorno, vorrei scrivere un libro che raccolga citazioni e dialoghi di film, con magari annessa prima una piccola descrizione del film o del momento della scena. È necessario chiedere l'autorizzazione a qualcuno e pagare i diritti d'autore? E se si a chi dovrei rivolgermi? C è un modo per evitare tali adempimenti? Non so ad esempio limitando la lunghezza di ogni citazione o escamotage simili. Grazie mille e buona giornata.”
Consulenza legale i 07/11/2019
In generale, la citazione di opere altrui – come brani di film o di libri – non necessita per forza della previa autorizzazione dell’autore e non comporta automaticamente violazione del diritto d’autore.
Infatti, se da una parte l’autore di un’opera ha il diritto ad essere tutelato, dall’altra è un’esigenza della collettività quella di utilizzare il materiale altrui, specie se già pubblico (ovviamente a certe condizioni).

Il primo comma dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1041) così recita: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”.

Il concetto è meglio chiarito nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, cui l’Italia aderisce, all’art. 10 comma 1:”Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

Dunque, non ci sarebbe bisogno di autorizzazioni se, ad esempio, nel dialogo tra due personaggi di un libro, uno riferisse all’altro di aver letto il libro X, o aver visto il film Y oppure ancora citasse il dialogo del film in questione.

Diverso sarebbe, invece, se ci si appropriasse del personaggio di un libro o di un film altrui per farlo agire quale, ad esempio, personaggio principale nella propria opera. Per citare, a titolo di esempio, il protagonista di una nota saga fantasy, Harry Potter, si potrebbe in un libro citare un brano di uno dei volumi della saga in questione, ma non si potrebbe scrivere una storia che abbia questo personaggio come protagonista, in tal modo utilizzando l’opera dell’autrice di quella saga per farle, di fatto, concorrenza.

L’art. 70 della l.d.a. aggiunge – in ogni caso - al terzo comma che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore”.

I limiti individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane alla facoltà di citazione ex art. 70 l.d.a. sono i seguenti:
  1. dev'esserci sempre la finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica;
  2. l’opera critica deve avere fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera citata. La finalità di critica può sussistere anche se la citazione è inserita nella realizzazione di un’opera immessa sul mercato a pagamento; l'uso di critica o di discussione, in particolare, si realizza quando la citazione si inserisce funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica di tesi ivi sostenute;
  3. l’opera dev’essere riprodotta parzialmente o con scopo riassuntivo, mai integralmente, altrimenti l’uso diventa illecito;
  4. l’utilizzazione dell’opera non deve essere concorrenziale rispetto a quella del titolare dei diritti, ovvero non deve avere un rilievo economico tale da poter pregiudicare gli interessi patrimoniali dell’autore o dei suoi aventi causa. A questo proposito va ricordato che il concetto di concorrenza espresso dall’art. 70 l.d.a. è ben più ampio e diverso dal concetto di concorrenza sleale espresso dall’art. 2598 cod. civ.: l’assenza dell’elemento della concorrenza è condizione perché possa parlarsi di libera utilizzazione dell’opera; il limite della concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera citata è rispettato nella misura in cui le finalità dell'uso - del tutto autonome rispetto a quelle dell'opera utilizzata - escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di questa;
  5. devono essere sempre menzionati l’opera da cui è tratta la citazione, il nome dell’autore e quello dell’editore;
Una pronuncia che aiuta a farsi un'idea di cosa possa significare il diritto di citazione a fini di "critica" e "discussione", in un caso che potrebbe anche assimilarsi a quello di specie, è Tribunale di Milano,10/2/2000, per il quale: "È consentita, ex art. 70 l. dir. aut., per le sue finalità di critica e di discussione, la riproduzione di brani di testi letterari di opere di un complesso musicale in un volume interamente dedicato ad esso, che seleziona alcune delle sue canzoni più significative (nella specie 30 su 160) e dedica a ciascuna un capitolo in cui presenta l'opera, la colloca storicamente nel quadro della produzione musicale del complesso, ne espone il contenuto, ne cita un brano in lingua originale inglese e nella traduzione italiana, ed esprime una valutazione dell'opera tutt'altro che celebrativa ed agiografica ed anzi talvolta fortemente critica: ed in cui inoltre le citazioni non eccedono i limiti della necessità di commento e di critica, ed hanno un'estensione tale da non soddisfare l'interesse del pubblico alla conoscenza della canzone e dunque da non essere sostitutiva e concorrente della integrale pubblicazione del suo testo".

In sostanza e conclusione, ad avviso di chi scrive, anche se il libro di cui si sta parlando nel quesito dovesse essere messo in vendita, e quindi dovesse avere di per sé finalità lucrativa, ciò non costituirebbe ostacolo al diritto di citazione, perché non si tratterebbe di finalità lucrativa che si pone in diretta concorrenza con quella dell’opera citata, tanto da menomare i diritti del suo autore, come meglio chiarito poc'anzi sul significato di concorrenza per la norma in commento. Inoltre, pare a chi scrive che il contenuto del libro in oggetto contenga citazioni brevi delle opere ed abbia finalità meramente divulgativa.
Se il libro invece, al contrario, fosse accompagnato da cd audio o video contenenti i film o i libri citati, si tratterebbe invece – in questo caso sì – di utilizzo illecito dell’opera altrui.

Il caso di un libro di natura, per così dire, antologica, è in ogni caso molto delicato: si consiglia pertanto di rivolgersi ad un legale esperto in tutela del diritto d'autore.


Laura R. chiede
domenica 16/12/2018 - Umbria
“Buongiorno, sono scrittrice e giornalista. Dovrei pubblicare un saggio che vi invierò via mail con una piccola casa editrice di Trieste.
Vorrei sapere, per rapportarmi correttamente con il mio editore e con quelli delle opere su cui verte il mio saggio critico (...omissis...), se le citazioni che riporto nel mio lavoro si possono intendere compatibili con quanto afferma l'art. 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 63 e altre eventuali applicazioni o interpretazioni; o se invece ritenete che sia opportuno far chiedere dal mio editore un'autorizzazione agli altri editori rispetto alle opere citate.
Per rendere più agevole il vostro parere ho evidenziato a colori diversi le citazioni che riguardano le varie opere (un diverso colore per ogni romanzo analizzato). Faccio presente, perché credo abbia importanza, che si tratta di romanzi che superano le 400 (....omissis...) e 500 pagine (...omissis...).
La mia tesi critica e le ragioni del mio lavoro sono bene espresse nell'introduzione, vi invierò comunque anche una breve sinossi del saggio qualora possa essere di utilità.”
Consulenza legale i 21/12/2018
Riteniamo che il saggio sia pienamente rispettoso dell’altrui diritto di autore.
Per cercare di spiegare quali sono le motivazioni che conducono a tale conclusione, si ritiene fondamentale partire proprio dal pensiero espresso dall’autrice nella presentazione del saggio, ed in particolare dai passi che qui di seguito si riportano:
“…mi riferisco piuttosto alla modalità espressiva che certi scrittori e pensatori usano…; alludo alle scelte espressive, ai contenuti, a come vengono presentati e trattati i personaggi….”
“Mostrare questa frontiera non definita tra letteratura e vita è uno degli scopi di questo mio lavoro, che non a caso ha scelto due scrittori e una scrittrice che mescolano, nelle loro opere, immaginazione e realtà,…”
“Un altro scopo del mio lavoro è quindi quello di percorrere con occhi di genere autori che, in alcune delle loro opere recenti, mi hanno colpito per la scelta e la trattazione delle loro personagge…”
“L’indagine non riguarderà tanto gli autori e l’autrice che ho scelto, quanto quello che le loro protagoniste possono esprimere, …”.

La manifestazione di tali intenti svela chiaramente che uno dei principali scopi del saggio sarà quello di analizzare criticamente “le personagge” per come vengono descritte e presentate nelle opere degli autori citati, ciò che rende inevitabilmente necessario anche dover trascrivere e riportare pedissequamente spezzoni di brani tratti da quelle opere.
Una conferma a tali rilievi la si ritrova anche nella sinossi del saggio, indubbiamente utile per capire la finalità che ci si propone di perseguire, ossia, in termini estremamente sintetici, constatare la centralità del ruolo che la donna ha assunto nella società contemporanea, attraverso l’esame della descrizione che ne viene fatta anche da scrittori di sesso maschile.

Il preliminare esame dell’intento e della finalità del saggio, anche attraverso la sottolineatura dei passi significativi e utili in tal senso, ci consente di riflettere meglio sulla compatibilità delle citazioni evidenziate con la normativa in materia di diritto di autore, la Legge n. 633 del 22 aprile 1941, ed in particolare con l’art. 70 della suddetta legge, correttamente richiamato nel quesito.
Dispone tale norma che la riproduzione di parti di altrui opere e la loro comunicazione al pubblico non vanno incontro ad alcun limite se vengono effettuati per uso di critica o di discussione, purchè si rispetti tale limite e non costituiscano ragione per assumere carattere concorrenziale all’utilizzazione economica dell’opera.

L’esiguità delle citazioni rispetto sia alla dimensione complessiva del saggio in cui sono contenute, ma anche rispetto alle opere da cui sono tratte, non potrebbe mai indurre a pensare che le stesse possano integrare una violazione del predetto art. 70, ancor più se lette in continuità con quanto la scrittrice del saggio riporta subito dopo ogni citazione, compiendo un’analisi critica di esse.
Quanto sopra rilevato, peraltro, trova conferma anche in una breve analisi del panorama giurisprudenziale che si può rinvenire sul tema (Cfr. Tribunale Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 26-02-2009; Tribunale Milano, 10/02/2000).
Ciò che si ricava da tale analisi, infatti, è che, ex art. 70 Legge 633/1941, si deve ritenere lecita la citazione dell’opera se contenuta nella misura giustificata dallo scopo, affermandosi, in particolare, che la riproduzione parziale di un’opera, per poter essere considerata quale lecita citazione della stessa, deve inserirsi funzionalmente in un discorso complessivo, quale premessa, mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.

La libertà di riprodurre anche brani di opere per scopi di critica, discussione o di insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata, e si potrà dire di godere di tale libertà se vengono rispettate le seguenti condizioni:
  1. che i "frammenti riprodotti" non risultino in grado di creare alcuna forma di concorrenza, neppure potenziale, con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera parzialmente riprodotta.
  2. che la citazione e riproduzione siano contenute nei limiti della rigorosa necessità imposti dagli scopi di critica, discussione e/o insegnamento.
  3. che la riproduzione non riguardi parti significative dell’opera riprodotta, specie quando l’opera dell’ingegno sia costituita da parti autonome e ben individuate rispetto al tutto e queste siano oggetto di integrale riproduzione (tale principio si applica, in particolare, nel caso in cui la riproduzione riguardi un numero considerevole di parti dell’opera dell’ingegno).

Qualora si riescano a rispettare le predette condizioni, non si potrà incorrere in alcun rischio di plagio o contraffazione; si tenga peraltro presente che, sempre secondo il pensiero della giurisprudenza, nel plagio-contraffazione di un'opera letteraria non è sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell'altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel "nucleo individualizzante" che caratterizza l'opera come originale, come frutto dell'altrui attività creativa.

Ad escludere il plagio e la violazione del diritto di autore, inoltre, contribuisce anche la puntuale citazione della fonte e dell’autore, ciò che viene rigorosamente fatto dalla scrittrice del saggio, la quale si preoccupa perfino di citare le pagine dell’opera da cui ogni singolo passo viene tratto.

In conclusione, pertanto, può dirsi che, per come il saggio è stato strutturato e concepito, non può configurarsi alcun forma di plagio e violazione della normativa in materia di diritto di autore.

Un solo consiglio si ritiene di dover suggerire per godere di una ancor maggiore serenità e sicurezza nella pubblicazione e commercializzazione dell’opera: sarebbe opportuno cercare di evidenziare con maggiore chiarezza possibile le parti di testo che vengono riprese dalle opere altrui, riportandole possibilmente tra virgolette ed in carattere corsivo o grassetto, con indicazione anche dell’editore dell’opera, così da non rischiare di ingenerare alcuna possibile forma di confusione con il contenuto della propria opera (in questo senso si è espresso il Tribunale di Milano nella sentenza del 2 aprile 2003).


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