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Articolo 69 septies Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 69 septies Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Le fonti di cui all'articolo 69 quater, comma 2, comprendono le seguenti:

  1. a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  2. b) per i libri pubblicati:
  3. 1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;
  4. 2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
  5. 3) il deposito legale;
  6. 4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
  7. 5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
  8. 6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
  9. 7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
  10. 8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS). Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);
  11. c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
  12. 1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
  13. 2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
  14. 3) il deposito legale;
  15. 4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
  16. 5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione;
  17. d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
  18. 1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
  19. 2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
  20. 3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche;
  21. e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
  22. 1) il deposito legale;
  23. 2) le associazioni italiane dei produttori;
  24. 3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
  25. 4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
  26. 5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
  27. 6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
  28. 7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti. (1)

Note

(1) Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".

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