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Articolo 3 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 3 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte12.

Note

(1) Le opere collettive, generalmente di carattere letterario, sono generate dalla riunione di singole opere ovvero di parti di opere di diversi autori funzionalmente improntata ad uno scopo determinato, di solito di carattere divulgativo, didattico o scientifico. L’opera collettiva per antonomasia è l’enciclopedia, ma rientranti in questa categoria sono anche i giornali e le riviste (Cfr. Luigi Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943; Vittorio M. De Sanctis, Ancora in tema di diritti sull’opera collettiva (Nota ad App. Milano, 14 marzo 1961), in Il Diritto di Autore, 213, 1963; Paolo Mariotti, L’opera collettiva nel diritto d’autore, in Il Diritto di Autore, 17, 1959).
(2)
Si precisa che la tutela dell’opera collettiva non viene ad essere “assorbente” rispetto a quella assicurata dal legislatore alle singole opere che la compongono. In via esemplificativa, si indica di seguito una massima giurisprudenziale di merito che pone in applicazione il suesposto principio. “Nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all'ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi”. (Sent. del Cass. civ. Sez. I Sent., 04/02/2016, n. 2197).

Spiegazione dell'art. 3 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Attraverso l’articolo 3 della L.d.a., letto in combinato disposto con l’art.7 comma 1 della medesima legge, è possibile individuare due forme di attività creativa: quella concernente le singole opere, espletata dagli autori di ciascuna di esse, e quella del curatore che dispone delle medesime, coordinandole e uniformandole e, perciò, trasformandole in opera collettiva, tutelata in ogni caso alla stregua di opera dell’ingegno unica, omogenea diversa ed autonoma rispetto alle singole opere dell’ingegno che la compongono.
L’elemento costitutivo dei diritti d’autore dell’opera collettiva è stato diversamente definito dalla dottrina:
secondo taluni autori il coefficiente creativo dell’opera collettiva dovrebbe essere ricondotto alle sole attività di scelta e coordinamento delle varie opere che compongono l’opera collettiva, e non alle successive attività di organizzazione dell’opera;
secondo altri, l’attività creativa del direttore organizzativo dell’opera collettiva corrisponderebbe, alternativamente, all’attività di scelta ovvero all’attività organizzativa;
infine, secondo, altro filone l’opera collettiva deve presentare un gradiente creativo che si declini necessariamente, da un lato, nell’attività di scelta e di coordinamento delle altre opere e, dall’altro, nelle azioni organizzative da cui risulta l’espressione dell’opera collettiva stessa. In mancanza di tale binomio, secondo tale concezione, l’opera dell’ingegno non potrebbe essere classificata come collettiva (L.C Ubertazzi, AIDA, XXI, 2012 pag. 1488).
La Sezione II del Capo IV della L.d.a. disciplina nello specifico le opere collettive, occupandosi con particolare riferimento del rapporto tra le singole opere e l’opera collettiva e delle opere collettive della carta stampata (giornali e riviste).
Infine, è opportuno rilevare che le opere collettive si caratterizzano per la loro “separabilità” a differenza delle opere cd. “composte”, le quali sono dotate un’identità organica che più accentuata rispetto all’identità delle singole parti. Nel momento in cui vengono sottoposte alla suddivisione in parti, conducono ad un risultato espressivo-rappresentativo significativamente diverso rispetto a quello reso dall’opera composta nel proprio complesso. Alle opere composte sono ascrivibili, esemplificativamente, le canzoni, che risultano dall’assemblaggio di una parte letteraria ed una musicale.

Massime relative all'art. 3 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. pen. n. 1607/1995

Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del programma radiofonico non può pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile 1941 n. 633 -, i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui l'opera collettiva è composta. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), citata legge sul diritto di autore).

TAR Lazio n. 1827/1993

La tutela attribuita dagli art. 3, 7 e 8 l. 22 aprile 1941 n. 633 e 34 del regolamento di attuazione approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 in ordine al deposito e alla registrazione delle opere collettive - tra le quali sono esplicitamente ricomprese le riviste - ha per oggetto la scelta e il coordinamento di parti di opere o di opere altrui per conseguire un fine letterario, scientifico, didattico, ed è attribuita sia al coordinatore o direttore dell'opera collettiva che all'elaboratore, anche parziale, che sviluppi e colleghi parte o tutta l'opera collettiva in un "unicum" nuovo e distinto dall'opera base o da parti di essa.

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