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Articolo 167 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice

Dispositivo dell'art. 167 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'art. 598 bis del c.p.p., contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Alla nuova disciplina delle udienze nel giudizio di appello consegue la necessità di un’ulteriore modifica normativa.
Con una disposizione nuova, introdotta all’art. 167 bis disp. att. c.p.p., si prevede che avviso del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo 598 bis c.p.p. sia comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti: si tratta di mera comunicazione “di cortesia”, senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza.


A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598 bis cpp c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, c.p.p.

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