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Articolo 168 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disposizione di rinvio

Dispositivo dell'art. 168 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

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