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Articolo 161 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione

Dispositivo dell'art. 161 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.

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