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Articolo 161 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Vendite con modalitą telematiche

Dispositivo dell'art. 161 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.

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Consulenze legali
relative all'articolo 161 ter Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Carmen M. chiede
sabato 29/05/2021 - Lombardia
“Buongiorno,
in data 19 maggio 21 sono stata esclusa dalla partecipazione di un 'asta immobiliare in modalità sincrona senza incanto (tribunale di Monza).
Infatti al momento dell'apertura buste il custode giudiziario, in chat, mi scrive che manca il documento di identita' e nonostante il mio sollecito, mi scrive che non è possibile fare nulla.
Come faccio a sapere se effettivamente il documento non era presente (io ricordo di averlo allegato, nei 25mb max nell'unico spazio disponibile per allegare un file)?
dato che ci tenevo molto a partecipare vorrei capire ..... Con pec e firma digitale non era possibile inviare tale documento a postumi? E' stato corretto escludermi dalla gara?
Ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 05/06/2021
Normativa generale di riferimento per rispondere a ciò che viene chiesto è il Decreto del Ministero della Giustizia n. 32 del 26.02.2015, contenente il Regolamento in materia di regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche.

In particolare, l’art. 12 di tale decreto, inserito nel Capo dedicato alle vendite immobiliari, detta le modalità dell’offerta ed individua i documenti che alla medesima vanno allegati, disponendo che l’offerta per la vendita telematica deve contenere:
a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
e) la descrizione del bene;
f) l'indicazione del referente della procedura;
g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
i) l'importo versato a titolo di cauzione;
l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
m) il codice IBAN del conto sul quale e' stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5,utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento;
o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.

Si tratta di dati che devono essere inseriti sul portale ministeriale attraverso la compilazione di un modulo telematico generato da un apposito software elaborato dal Ministero della Giustizia, per mezzo del quale l’offerta viene redatta e cifrata (non si ha possibilità di omettere alcun dato in quanto, in caso di mancata compilazione di un campo, il sistema impedisce di andare avanti).

Ai sensi del comma 6 dello stesso art. 12 anche i documenti richiesti per ogni singola vendita vanno allegati e congiunti all’offerta in forma di documento informatico o di copia informatica (anche per immagine) e vengono cifrati mediante il software di cui si è detto prima.

Malgrado la specificità richiesta per i dati da inserire, il sistema presenta alcune lacune di controllo (rilevanti per la successiva delibazione sull’offerta), in quanto, ad esempio, non verifica se il codice fiscale sia corretto rispetto ai dati anagrafici dell’offerente, o se la data inserita come termine ultimo di pagamento del saldo prezzo rientri nel limite imposto dall’ordinanza, né che l’IBAN del conto su cui è stato effettuato il bonifico sia quello della procedura in oggetto e così via.

Inoltre, né le norme primarie né le norme tecniche stabiliscono quali allegati debbano essere inseriti nella compilazione dell’offerta, tant’è che per l’individuazione degli stessi occorre fare riferimento alle disposizioni sulle vendite dettate dai singoli tribunali.
Se l’allegazione di tali documenti è prescritta nell’ordinanza di vendita, e nel conseguente avviso di vendita del delegato, a pena di inefficacia, ogni offerta carente dovrà essere dichiarata invalida.
Occorre, tuttavia, porre in evidenza che, a differenza dei dati elencati nelle norme tecniche (ed in particolare al citato art. 12), il cui mancato inserimento impedisce di procedere nella presentazione dell’offerta, nessun tipo di controllo viene attuato dal sistema informatico sulla presenza o meno degli allegati prescritti in base all’ordinanza di vendita; ciò comporta che, sotto questo aspetto, l’utilizzo di modalità telematiche per la compilazione non previene il rischio di presentazione di offerte incomplete.

Con questo vuol dirsi che la normativa generale, dettata dal DM 32/2015, va necessariamente integrata con le disposizioni regolamentari in materia di vendita dettate dai singoli Tribunali.
Nel caso di specie il riferimento deve ovviamente essere fatto alle disposizioni dettate dal Tribunale di Monza, facilmente reperibili sul sito istituzionale dello stesso Tribunale.
In particolare, le ultime disposizioni che si rinvengono su tale sito risalgono al 2016 e si applicano alle pubblicazioni le cui aste si sarebbero tenute dal 02/07/2016 in avanti e con richiesta di pubblicità a partire dal 22/04/2016.

In uno dei primi capoversi del provvedimento che le contiene si legge:
Alla proposta d’acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della proposta medesima, la fotocopia del documento di identità dell’offerente se persona fisica ovvero, se persona giuridica, la visura camerale dalla quale si devono evincere i poteri del Legale Rappresentante ovvero la copia del verbale di assemblea per l’attribuzione dei poteri e/o un altro atto equipollente…
Sembra evidente, dunque, che la mancata allegazione di tale documento renda inammissibile la proposta dell’offerente, con la conseguenza che corretta e incensurabile appare la decisione di esclusione dalla partecipazione alla gara.

Non rimane altra soluzione che quella di verificare, qualora si abbiano dei dubbi, se effettivamente il documento è stato allegato o meno, e per fare ciò ci si può rivolgere al gestore della vendita telematica competente per il Tribunale di Monza.
Da una ricerca effettuata sul web, dovrebbe trattarsi della società ASTALEGALE.NET S.P.A., con sede legale ed operativa in Carate Brianza (MB), piazza Risorgimento 1, VI Strada.
Questo il link per contattare il gestore:
https://www.portaleaste.com/Pages/Contattaci