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Articolo 18 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Contabilitą semplificata per le imprese minori

Dispositivo dell'art. 18 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi(1).

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

  1. a) il relativo importo;
  2. b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  3. c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 276 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

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L.R. chiede
giovedģ 28/10/2021 - Piemonte
“Buongiorno, sono titolare di una ditta individuale. Nel 2017 sono passato dalla tenuta di contabilità partita doppia a tenuta di contabilità così detta per cassa. Nel 2018 ho dovuto presentare domanda di sovra indebitamento. In questa procedura sono state messe anche fatture di acquisto relativo all'anno 2017 non pagate. Il mio consulente fiscale visto la modalità di tenuta contabile ha registrato queste fatture pagate. Sono in regola in caso di verifica fiscale?
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 11/11/2021
A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto delle disposizioni introdotte con legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016), il regime di cassa costituisce il regime ordinario di determinazione del reddito di tutte le imprese in contabilità semplificata.
L’art. 1 della predetta legge ha, infatti, modificato l’art. 18 del DPR n. 600/73, per effetto del quale le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le
società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 917/86 nonché, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del medesimo decreto, qualora i ricavi percepiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio.

Per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 18, i registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri di cui si è detto prima, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.
Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il successivo comma 5 introduce, infine, per finalità di semplificazione, una presunzione di legge in base alla quale, la data di registrazione dei documenti si assume coincidente con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Resta comunque facoltà del contribuente l’opzione per il regime ordinario che, in base al successivo comma 8, avrà effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Da quanto prima detto deriva che la registrazione dei documenti di vendita e di acquisto comporta, per presunzione di legge, l’incasso o il pagamento dei connessi ricavi e costi e, conseguentemente, il loro concorso alla determinazione del reddito del medesimo periodo di imposta in cui sono stati contabilizzati (secondo, appunto, il principio di cassa).
È evidente che il mancato rispetto del predetto principio di cassa ha effetti diversi a seconda che ci di riferisca ai costi o ai ricavi, ovvero alle fatture di acquisto o a quelle di vendita.
Infatti, nel caso di contabilizzazione di fatture di vendita in assenza del relativo effettivo incasso, si determinerà il concorso dei connessi ricavi alla determinazione del reddito del periodo ancorché gli stessi non siano stati realmente percepiti e, quindi, il contribuente anticiperà l’imposizione di un reddito non effettivamente percepito.
Viceversa, nel caso di contabilizzazione di fatture di acquisto in assenza del relativo pagamento, si determinerà il concorso dei connessi costi alla determinazione del reddito del periodo ancorché gli stessi non siano stati realmente sostenuti e, quindi, il contribuente assoggetterà ad imposizione un reddito inferire rispetto a quello effettivamente conseguito in quell’anno.

Nell’uno e nell’altro caso si determina una infedeltà della dichiarazione connessa alla determinazione di un reddito diverso da quello realmente percepito.
Detta infedeltà dichiarativa, con riferimento alle imposte sui redditi, è sanzionata dalle disposizioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, il quale, al comma 4, espressamente stabilisce che, nei casi in cui l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, occorre distinguere tra il caso in cui detta infedeltà comporta un danno per l’amministrazione ed il caso in cui, invece, non vi è alcun danno per l’Erario.
Nella prima ipotesi, l’infedeltà dichiarativa è sanzionata con una sanzione che va dal 60% al 120% della maggiore imposta che si rende dovuta per effetto della stessa infedeltà. Nella seconda ipotesi, invece, si applica la sanzione fissa di euro 250,00.
Nel caso di specie, versandosi nell’ipotesi di contabilizzazione di fatture di acquisto in assenza del relativo pagamento, per quanto già detto, il contribuente avrà assoggettato ad imposizione un reddito inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito in quell’anno e, pertanto, si renderebbe applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, dal 60% al 120% della maggiore imposta dovuta.

Occorre, però, considerare il fatto che al contribuente è riconosciuta la possibilità di ravvedere i propri errori e, a tal fine, lo stesso potrà sanare l’infedeltà dichiarativa presentando una dichiarazione integrativa ai sensi del comma 8 dell’art. 2 del DPR n. 322/98.
In base a tale disposizione, infatti, i contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi già presentate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 delle disp. accert. imp. redditi (ossia, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ).
Lo stesso comma 8 del citato art. 2 stabilisce, però, che anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, resta dovuta la sanzione connessa all’infedeltà dichiarativa, sebbene la stessa possa essere opportunamente ridotta nella misura stabilita dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97.