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Articolo 116 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

Dispositivo dell'art. 116 Decreto "Rilancio"

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

[[Relazione illustrativa. La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale. La norma regola le modalità di funzionamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. In particolare: - il comma 1 individua sotto il profilo oggettivo le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio l’anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, subordinatamente all’adozione di un’apposita delibera della Giunta dell’ente; - il comma 2 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine, il comma 2, prevede che il fondo anticipazione di liquidità disciplinato dal richiamato paragrafo 20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell’utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all’articolo 1, comma 897 e seguenti, della legge 30 dicembre2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie. - il comma 3 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile; - il comma 4 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell’ambito delle risorse disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell’ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l’esigenza nell’altra; - il comma 5 regola le modalità e i tempi di restituzione dell’anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2022 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d’interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione; - il comma 6 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti; - i commi 7 e 8 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l’anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 7 e 8 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare; - tenuto conto che per la stessa tipologia di debiti, come individuati al comma 1, con la legge di bilancio 2020 era stata prevista la possibilità per gli enti territoriali di fare ricorso ad anticipazioni di liquidità, finanziate da banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e istituzioni finanziarie dell'Unione europea, da restituire entro la fine dell’esercizio, il comma 9 prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni di cui al comma 1 anche per estinguere l’importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall’articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160, che ha aggiunto i commi da 7-bis a 7-novies all’art. 4 del decreto legislativo 231/2002.]]

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