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Articolo 139 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 139 Costituzione

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (1).

Note

(1) Secondo la Consulta i diritti inviolabili dell'uomo (v. 2 Cost.) non vengono concessi dalla Costituzione che si limita, invece, a riconoscerli in quanto appartengono all'uomo come tale. Pertanto anche essi, oltre che la forma repubblicana, costituiscono un ostacolo al potere di modifica della Costituzione di cui è titolare il legislatore. Inoltre la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che la Costituzione contiene altri principi, ritenuti supremi perchè afferenti ai valori assoluti che permeano l'ordinamento e che, come tali, non sono modificabili. Un esempio ne è quello di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (Corte Cost. 15 dicembre 1988, n. 1146).

Ratio Legis

Sulla scia dell'esperienza negativa della monarchia il costituente ha attribuito alla forma repubblicana un valore definitivo e non modificabile.

Spiegazione dell'art. 139 Costituzione

La norme in questione rappresenta l'unico limite esplicito alla revisione della Costituzione,

Per leggi di revisione si intendono quelle leggi che incidono sul testo costituzionale, modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute.

Per altre leggi costituzionali si intendono invece le leggi che:

  • sono espressamente definite tali dalla Costituzione, come ad esempio negli articoli 132 e 137;

  • si limitano solamente a derogare una norma costituzionale, senza modificarla (ad es. L. n1/1993);

  • le leggi che il Parlamento vuole approvare mediante il procedimento aggravato di cui alla presente norma.

Per quanto concerne i limiti alla revisione costituzionale essi possono essere:

  • espliciti, come quello di cui al presente articolo relativo alla forma repubblicana;

  • impliciti, tra cui rientrano quelli strettamente correlati alla forma repubblicana, espressione di un ordinamento democratico e pluralista, come la libertà personale, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di riunione e di associazione, oltre ai principi fondamentali di cui all'art. 2, che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione.

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