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Articolo 120 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 120 Costituzione

(1) La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 3 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Si riporta il testo previgente: "La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro".

Ratio Legis

Questa norma è corollario del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione.

Spiegazione dell'art. 120 Costituzione

La norma in commento stabilisce vari limiti al potere regolamentare regionale.

Il primo comma contiene una serie di divieti che vengono imposti alle Regioni e che gravano sia sull'attività legislativa (art. 117 Cost.) che su quella amministrativa (118 Cost.). In primo luogo è fatto divieto alla Regioni di imporre dazi o altre misure che limitino il libero trasporto delle merci, perchè questo potrebbe pregiudicare l'unità del mercato nazionale.

Inoltre, non può essere limitata la circolazione di cose o persone ma tale divieto va inteso in senso relativo. Infatti, se esigenze superiori (ad esempio la salute pubblica, v. 32 Cost.) lo richiedono tale diritto può essere limitato (v. art. 16 Cost.). Tuttavia questo può accadere solo se la protezione concerne interessi localizzati perchè se si tratta di interessi nazionali la decisione passa allo Stato. Infine viene imposto il divieto inderogabile di limitare l'esercizio del lavoro sul territorio della nazione. Si consideri, peraltro, come tutte le libertà prese in esame dalla disposizione siano oggi oggetto di regolamentazione anche a livello comunitario.

Il secondo comma regola il potere sostitutivo dello Stato e individua i presupposti che ne consentono l'esercizio. Esso deve essere integrato con quanto dispone l'art. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131. In base a tale disciplina emerge come il legislatore abbia circondato l'esercizio del potere sostitutivo con alcune cautele volte a non pregiudicare totalmente l'autonomia dell'ente sostituito.

Infatti, prima di utilizzarlo l'esecutivo deve assegnare un termine all'ente per consentirgli di provvedere (salvo che vi sia urgenza assoluta). Inoltre, la successiva determinazione del Consiglio dei Ministri di agire in sostituzione è adottata alla presenza anche del Presidente della Giunta Regionale della Regione coinvolta. In ordine al contenuto del potere sostitutivo esso può consistere sia nell'adozione dell'atto omesso sia nella nomina di un commissario. Si noti che con l'esercizio di questo potere lo Stato si attiva a garanzia dell'interesse nazionale, in modo simile a quanto può fare esercitando la funzione legislativa in una materia c.d. trasversale (v. art. 117 comma 2 Cost.).

In particolare, l'esercizio del potere sostitutivo può rispettare il principio di collaborazione solo se tale potere è esercitato tenendo in considerazione gli enti coinvolti e ponendoli tutti sul medesimo livello, senza distinzioni gerarchiche. A questi principi, altresì, si affianca quello di proporzionalità: infatti l'esercizio del potere sostitutivo deve coprire solo quanto necessario a far venir meno l'inerzia senza invadere altri settori. Infine, si deve considerare come il potere in esame sia previsto a tutela di tutto il territorio: infatti, l'art. 8, comma 4 della l. citata stabilisce che l'iniziativa volta a sopperire all'inerzia può essere, oltre che dello Stato, anche delle (altre) Regioni o enti locali.

Massime relative all'art. 120 Costituzione

Corte cost. n. 170/2021

La decisione ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale nei confronti della norma di una legge regionale sarda (art. 1, l.r. Sardegna n.17/2020) che ha prorogato disposizioni regionali derogatorie in materia di governo del territorio e di pianificazione paesaggistica. Più precisamente, le questioni rigettate si incentravano sulla previsione di una deroga alla pianificazione paesaggistica e all’obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost. A giustificarne la segnalazione è ciò che la Corte osserva con riguardo a un profilo processuale, vale a dire al modo in cui deve essere motivata l'impugnazione di una norma che disponga la proroga di una disciplina derogatoria, come quella in esame. Nel caso di specie, essa rimprovera allo Stato ricorrente di non aver ricostruito il quadro normativo (con riferimento al legame fra la disciplina derogatoria originaria, prorogata, e la norma prorogante) come sarebbe stato invece necessario a questo scopo: di qui la pronuncia di inammissibilità.

Le osservazioni al riguardo sono contenute nella sezione 5 del Considerato in diritto. Qui, dopo aver ribatito che, secondo la sua costante giuriprudenza, «l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (come affermato in particolare nella sentenza n. 20 del 2021), la Corte illustra le ragioni per le quali ritiene che il ricorrente non abbia ottemperato al conseguente «onere [...] di suffragare le ragioni del dedotto contrasto [fra la norma impugnata e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione] con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa».
Nel dettaglio, «l’impugnazione concerne una disposizione che proroga, facendo seguito ad altre proroghe, la vigenza di precedenti disposizioni», ma «la difesa statale si limita a passare in rassegna la successione delle proroghe delle previsioni a partire dalla legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, fino a quella sancita dalla normativa impugnata». Tuttavia, soltanto «la disamina del contenuto delle disposizioni prorogate [...] avrebbe potuto dimostrare l’eventuale conflitto con la pianificazione paesaggistica», mentre «il mero richiamo all’elemento temporale non è sufficiente a illustrare il senso e il fondamento delle censure».
Ciò dipende dal fatto che la disposizione di proroga «rivela il suo contenuto precettivo nell’interazione con le previsioni cui si raccorda, nel differirne il termine di vigenza»: sicché «una considerazione dell’ultima modificazione, avulsa dalla complessa trama normativa in cui si colloca, non consente di far luce sui profili di illegittimità costituzionale di una disciplina che, nell’avvicendarsi delle proroghe, si presenta unitaria e inscindibile».
La lesione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, «che il ricorrente riconnette al mero perdurare di una disciplina transitoria [...] deve essere valutata con riguardo alla normativa originaria, di volta in volta prorogata, e non può essere esclusa soltanto sulla base della sua temporaneità»: in altri termini, «si può ravvisare un carattere lesivo della proroga, con riguardo alle attribuzioni legislative dello Stato, solo se tale carattere sia insito anche nella disposizione differita nel suo termine iniziale di efficacia».
In ragione del fatto che «sul contenuto delle disposizioni oggetto di proroga, che si saldano a quelle impugnate, il ricorrente non offre, invece, ragguagli di sorta e si limita a evidenziare che si tratta di una disciplina derogatoria, dapprima applicabile per un arco temporale limitato» e altresì in ragione dell’ulteriore considerazione per cui un’accurata ricostruzione del quadro normativo sarebbe stata ancor più necessaria alla luce tanto del carattere eterogeneo delle previsioni prorogate, contraddistinte da molteplici e dettagliati presupposti applicativi, quanto del susseguirsi di interventi legislativi che ne hanno via via mutato il contenuto», si giustifica la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per il difetto di un’adeguata motivazione del ricorso.

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