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Articolo 109 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 109 Costituzione

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [55 ss. c.p.p.] (1).

Note

(1) In particolare, la polizia giudiziaria dipende dal pubblico ministero. Essa è costituita da tutti gli appartenenti alle forze di polizia anche se di diversi corpi (Carabinieri, Guardia di finanza ecc.). Si consideri come essa si trovi in una posizione particolare in quanto sottoposta anche all'autorità gerarchica dell'esecutivo. Il codice di procedura penale ha armonizzato questi profili disponendo un titolo autonomo per la polizia giudiziaria (art. 55 ss. c.p.p.).

Ratio Legis

La possibilità di disporre della polizia giudiziaria per l'autorità giudiziaria (inquirente) è importante per consentire a questa di svolgere la propria attività di indagine.

Spiegazione dell'art. 109 Costituzione

La norma in oggetto mette la polizia giudiziaria a disposizione della magistratura per il compimento di indagini.

Trattasi di dipendenza funzionale non gerarchica, vale a dire legata di volta in volta ai compiti ad essa affidati, dato che strutturalmente la polizia giudiziaria dipende dai diversi Ministri o dai poteri locali.

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