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Articolo 89 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 89 Costituzione

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti (1), che ne assumono la responsabilità [71, 90, 95].

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Note

(1) In realtà vi sono alcuni atti che sono esenti da controfirma. Tra di essi lo stesso giuramento ed il relativo messaggio ma anche le esternazioni, gli atti posti in essere quale partecipante ad un organo collegiale, come il CSM (v. 104 Cost.), e le dimissioni. Queste ultime, nella prassi, vengono comunicate al Governo e quando questi ne è a conoscenza e non si dimette si parla di controfirma tacita.

Ratio Legis

L'istituto della controfirma si spiega con il fatto che il Capo dello Stato è esente da qualsiasi forma diretta di responsabilità politica, ciò che, a sua volta, deriva dalla circostanza per cui egli non ha alcuna funzione di indirizzo politico. Quindi, la menzionata responsabilità politica deve essere assunta da altri: questo si realizza proprio con la controfirma.

Spiegazione dell'art. 89 Costituzione

La controfirma ministeriale rappresenta un requisito di validità di tutti gli atti del Presidente della Repubblica. Tale istituto è un residuo dell'ordinamento monarchico, che serviva a deresponsabilizzare il monarca rispetto agli atti di governo.

Oggi questa funzione è stata conservata solo per alcuni tipi di atti, cioè per quelli sostanzialmente provenienti dai Ministri (o dal Presidente del Consiglio) e ascrivibili solo formalmente al Capo dello Stato (esempio tipico ne sono gli atti di ratifica dei trattati internazionali ai sensi dell'art. 87, comma 8 Cost).

Diversa è la funzione della controfirma negli altri casi. Infatti, rispetto agli atti anche sostanzialmente presidenziali (come la nomina di cinque giudici costituzionali ex art. 135 Cost.) essa assolve al controllo circa la correttezza dell'atto, sia sul piano formale che della formazione della volontà presidenziale. Rispetto a quelli complessi (ascrivibili, oltre che al Capo dello Stato, ad altri soggetti) la controfirma esprime la condivisione dell'atto.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

89 Il Capo dello Stato non governa; la responsabilità dei suoi atti è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma le attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla costituzione, e tutte le altre che rientrano nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di coordinamento che è propriamente sua.

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