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Articolo 716 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omesso avviso all'Autoritą dell'evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori

Dispositivo dell'art. 716 Codice Penale

(1)Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata(2), è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata a una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Note

(1) Le parole "di infermi di mente", presenti nella rubrica della norma, sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, dell al. 13 maggio 1978, n. 180.
(2) Il reato in esame presuppone la fuga o l'evasione del soggetto passivo, per questo la dottrina ritiene che possa concorrere con i delitti di procurata evasione (386) e agevolazione colposa (387).

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 716 Codice Penale

La norma in oggetto disciplina un'ipotesi di reato proprio, potendosi configurare solo nei confronti dei pubblici ufficiali (art. 357) e degli addetti a stabilimenti di detenzione o di misure di sicurezza o di un riformatorio pubblico.

La condotta incriminata consiste nell'omissione di avviso all'autorità, qualora, sotto la propria vigilanza, venga commesso un'evasione o comunque una fuga dagli stabilenti di cui sopra. Ovviamente la contravvenzione si applica solo qualora i funzionari in oggetto non concorrano nel delitto di evasione, avendo dunque avuto notizia della evasione solo successivamente ad essa. Se, invece, fossero a conoscenza della fuga e non abbiano provveduto, saranno da ritenere concorrenti nel delitto.

I due reati possono astrattamente concorrere, anche se ragioni di giustizia sostanziale impongono di considerare assorbita la fattispecie contravvenzionale, considerandolo un post factum non punibile.

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