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Articolo 717 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermitą psichiche pericolose

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 717 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 11, della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'Autorità è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]

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