Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51(1)(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a), l. 24 novembre 1981, n.689.


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